Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 02/03/1972 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione |
Art. 2. |
Art. 3. La Giunta predispone ed il Consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio |
Art. 4. La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale |
§ 6.2.1 – L.R. 2 marzo 1972, n. 8. [1]
Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.
(B.U. 6 marzo 1972, n. 4).
A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.
1. Il servizio di Tesoreria è affidato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad una o più banche opportunamente associate aventi, nel complesso, un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 30.000 miliardi di lire e un patrimonio di almeno 5.000 miliardi di lire.
La Giunta predispone ed il Consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.
Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sui Bollettino Ufficiale della Regione.
La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale.
[1] Abrogata dall'art. 94 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della