§ 5.6.2 – L.R. 18 dicembre 1984, n. 63.
Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 musei e biblioteche
Data:18/12/1984
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Requisiti per la concessione dei contributi.
Art. 3.  Vincolo di destinazione.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Variazione di bilancio.


§ 5.6.2 – L.R. 18 dicembre 1984, n. 63. [1]

Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali.

(B.U. 21 dicembre 1984, n. 59).

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con i princìpi di cui all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, a concedere a enti locali e loro associazioni e/o consorzi contributi fino al 70 per cento delle spese per l'acquisto, l'adattamento e il restauro di beni immobili, di rilevante interesse storico, artistico e architettonico o comunque particolarmente significativi in relazione all'uso di cui alla presente legge, al fine di destinarli a musei etnografici e delle culture locali.

     A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un piano generale in cui sono individuate le aree della Regione nelle quali si prevede la realizzazione di detti musei.

 

     Art. 2. Requisiti per la concessione dei contributi.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti locali interessati devono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno, con l'indicazione dell'immobile da utilizzare e del relativo prezzo di acquisto, corredato dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale competente, nonché con il progetto delle opere di restauro e adattamento delle strutture e di organizzazione del museo. La domanda deve altresì contenere l'esplicito impegno degli enti locali interessati di farsi carico degli oneri di gestione del museo in parola.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 e tenuto conto del piano di cui al secondo comma del precedente articolo, approva i progetti presentati e le relative opere e contestualmente concede i contributi fino alla concorrenza della somma stanziata.

 

     Art. 3. Vincolo di destinazione.

     La concessione dei contributi è subordinata al vincolo di destinazione degli immobili, assunto con provvedimento formale degli enti acquirenti.

     La destinazione degli immobili ai fini di cui alla presente legge deve essere assicurata per un periodo almeno ventennale.

     Eventuale mutamento di destinazione successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale.

     Il mutamento di destinazione non autorizzato comporta la restituzione del contributo regionale.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     (omissis).

 

     Art. 5. Variazione di bilancio.

     (omissis).


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17.