§ 5.5.119 - L.R. 19 marzo 2009, n. 8.
Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:19/03/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi regionali per la musica giovanile.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 5.5.119 - L.R. 19 marzo 2009, n. 8. [1]

Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile

(B.U. 24 marzo 2009, n. 25)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.

 

     Art. 2. Interventi regionali per la musica giovanile.

     1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.

     2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:

a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle Università degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;

c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

     2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.