§ 5.5.70 - L.R. 23 ottobre 2003, n. 24.
Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:23/10/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Promozione della lirica nel territorio regionale.
Art. 2.  Contributo straordinario per l'inaugurazione della sede ristrutturata del teatro la Fenice.
Art. 3.  Erogazione dei contributi.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.70 - L.R. 23 ottobre 2003, n. 24. [1]

Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del veneto.

(B.U. 28 ottobre 2003, n. 102).

 

Art. 1. Promozione della lirica nel territorio regionale.

     1. La Regione promuove la diffusione della cultura e della tradizione lirica nei principali teatri del Veneto, con attenzione anche alle espressioni della cultura musicale contemporanea.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a definire accordi di programma con le città del Veneto interessate e con le fondazioni liriche la Fenice di Venezia e l’Arena di Verona per favorire il decentramento della programmazione artistica della lirica nell’intero territorio regionale e la conseguente partecipazione del maggior numero di cittadini agli eventi culturali delle fondazioni “Fenice” e "Arena".

     3. Gli accordi di programma definiranno tempi e modi di partecipazione dei soggetti interessati alla definizione e attuazione degli eventi proposti nel territorio.

     4. Gli eventi inseriti nella programmazione decentrata di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di un programma di promozione e comunicazione predisposto dalle fondazioni Fenice di Venezia e Arena di Verona e presentato alla Giunta regionale al fine di diffondere anche al di fuori dei confini regionali, i valori culturali e sociali del territorio veneto.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle fondazioni la Fenice e Arena di Verona, a decorrere dall’anno 2004, un contributo complessivo di euro 750.000,00 sulla base degli accordi di programma definiti ai sensi del comma 2 e del rispetto dei programmi annuali di promozione e di comunicazione di cui al comma 4.

 

     Art. 2. Contributo straordinario per l'inaugurazione della sede ristrutturata del teatro la Fenice.

     1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste per l’inaugurazione della sede del teatro la Fenice di Venezia ristrutturato dopo l’incendio del 29 gennaio 1996, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione lirica la Fenice un contributo straordinario di euro 500.000,00.

     2. La Regione partecipa alla elaborazione del programma delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Erogazione dei contributi.

     1. Per gli anni 2004 e 2005 i contributi previsti dall'articolo 1 sono erogati alle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona su presentazione di idonea documentazione. Potranno essere previste anticipazioni sino al massimo del 50 per cento.

     2. Per l'anno 2003, il contributo previsto dall'articolo 2 è erogato in un'unica soluzione alla fondazione la Fenice di Venezia su presentazione di idonea documentazione relativa alle spese sostenute.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 500.000,00 per l'anno 2003 ed in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 si fa fronte con lo stanziamento dell’u.p.b. U0166 “Promozione dello Spettacolo” che viene contestualmente incrementato mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” (partita 12 “Interventi in materia di cultura”) in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004-2005.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.