Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 18/04/1995 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Iniziative culturali regionali. |
Art. 3. Associazione veneta per l'educazione all'Europa. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 5.5.40 – L.R. 18 aprile 1995, n. 27. [1]
Interventi regionali per la promozione della cultura europeista.
(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza del processo di unificazione europea e si impegna nella promozione dello stesso e dei valori ad esso legati.
Art. 2. Iniziative culturali regionali.
1. La Regione organizza annualmente un premio denominato «Veneto per l'Europa». Le modalità per l'assegnazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione promuove e sostiene altresì anche in collaborazione con enti locali e associazioni iniziative culturali e di ricerca, convegni di informazione su temi dell'Europa unita e dell'impatto delle politiche dell'Unione europea.
Art. 3. Associazione veneta per l'educazione all'Europa.
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione promuove, unitamente agli enti locali o loro associazioni, la costituzione della «Associazione veneta per l'educazione all'Europa», associazione senza fini di lucro, il cui statuto deve prevedere:
a) la possibile adesione in aggiunta ai soci fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale, che perseguano scopi analoghi a quelli dell'associazione:
b) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
2. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e diffusione delle tematiche relative al processo di unificazione europea negli istituti scolastici, d'intesa con le autorità scolastiche. A questo fine:
a) organizza corsi di aggiornamento per capi di istituto, docenti e studenti, nonché convegni, seminari o simposi;
b) provvede alla produzione di materiale didattico e alla riproduzione e distribuzione di materiale informativo ed educativo fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, concernenti il principio di unificazione europea;
c) promuove e svolge ogni forma di collaborazione con analoghe associazioni di paesi appartenenti alla Unione europea e al Consiglio d'Europa.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.
4. E' altresì autorizzata a versare all'associazione un contributo annuo non superiore a lire 150 milioni.
5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, I'associazione deve presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo, corredato da copia della documentazione di spesa.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di lire 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 «Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 70006 «Interventi regionali per la promozione della cultura europeista» con lo stanziamento di lire 200 milioni per competenza e per cassa.
3. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70006 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della
[1] Abrogata dall'art. 40 della