§ 5.5.39 – L.R. 30 marzo 1995, n. 17.
Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:30/03/1995
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Accesso e partecipazione ai corsi.
Art. 4.  Attività didattiche e culturali.
Art. 5.  Presentazione delle domande.
Art. 6.  Assegnazione ed erogazione dei contributi.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norma Finanziaria.


§ 5.5.39 – L.R. 30 marzo 1995, n. 17.

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età.

(B.U. 4 aprile 1995, n. 30).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione riconoscendo nelle attività di educazione permanente promosse dalle Università popolari e della terza età un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le loro attività, nei limiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. Alle Università di cui all'articolo 1, gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, enti locali e università degli studi, la Regione concede contributi per le spese di organizzazione per le attività didattiche e culturali e rispettive attività di ricerca.

     2. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 1 devono:

     a) avere sede nel territorio regionale;

     b) presentare regolare atto costitutivo e/o statuto;

     c) operare senza fine di lucro, perseguire finalità esclusivamente culturali ed essere aconfessionali, apartitiche e asindacali;

     d) svolgere attività da almeno due anni;

     e) attivare cicli di lezioni e di seminari, tenuti e coordinati dallo stesso docente sotto forma di corsi, della durata complessiva annua di almeno cento ore;

     f) riservare parte dell'attività allo studio della realtà storica, socio-economica e artistica del Veneto:

     g) disporre, per lo svolgimento delle attività, di idonee strutture.

 

     Art. 3. Accesso e partecipazione ai corsi.

     1. L'accesso alle attività delle Università di cui all'articolo 1 è libero.

     2. La frequenza è gratuita, fatto salvo il pagamento della retta di iscrizione. In caso di particolari situazioni di bisogno degli iscritti i regolamenti delle Università possono prevedere l'esenzione parziale o totale della retta.

 

     Art. 4. Attività didattiche e culturali.

     1. Per accedere ai contributi regionali, le Università di cui all'articolo 1 devono articolare le proprie attività in un adeguato ciclo di lezioni nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera e).

     2. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso.

     3. Al termine dell'anno accademico o di cicli poliennali di attività può essere rilasciato un attestato di frequenza.

 

     Art. 5. Presentazione delle domande.

     1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.

     2. In caso di prima domanda, deve allegarsi relazione dell'attività svolta in precedenza e la documentazione attestante i requisiti richiesti all'articolo 2 comma 2.

 

     Art. 6. Assegnazione ed erogazione dei contributi.

     1. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda la Giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 2, tenendo presente in particolare il numero dei frequentanti le Università, l'articolazione dei corsi e le attività svolte nelle aree decentrate.

     2. Il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda.

     3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura massima del 70 per cento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione.

     4. La quota restante è liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attività svolta e della spesa sostenuta, da effettuarsi entro il 30 settembre mediante atto sostitutivo di notorietà. La rendicontazione deve essere prodotta, a pena di decadenza del contributo, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

     5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, con le modalità previste dall'articolo 6, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 300 milioni per l'anno 1995 si fa fronte mediante utilizzo, per pari importo, dei fondi iscritti al capitolo n. 72040 "Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 70008 denominato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari della terza età" con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 1995 si farà fronte ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.