§ 5.4.101 - L.R. 8 novembre 2010, n. 23.
Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:08/11/2010
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 5.4.101 - L.R. 8 novembre 2010, n. 23.

Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”

(B.U. 12 novembre 2010, n. 84)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, le parole: “organismi di formazione pubblici e privati” sono sostituite dalle parole: “organismi di formazione accreditati”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole “proporre e”;

b) dopo le parole: “finanziati con risorse pubbliche” sono inserite le seguenti: “ovvero interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al comma 2, il dirigente della struttura competente può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di trecentosessanta giorni.

     2 ter. L’applicazione della sospensione, di cui al comma 2 bis, comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.”.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste.