Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 formazione professionale |
Data: | 08/11/2010 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19. |
Art. 3. Norma transitoria. |
§ 5.4.101 - L.R. 8 novembre 2010, n. 23.
Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”
(B.U. 12 novembre 2010, n. 84)
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
a) sono soppresse le parole “proporre e”;
b) dopo le parole: “finanziati con risorse pubbliche” sono inserite le seguenti: “ovvero interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al comma 2, il dirigente della struttura competente può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di trecentosessanta giorni.
2 ter. L’applicazione della sospensione, di cui al comma 2 bis, comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.”.
Art. 3. Norma transitoria.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste.