§ 5.4.44 – L.R. 29 novembre 2001, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:29/11/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.


§ 5.4.44 – L.R. 29 novembre 2001, n. 36. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".

(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 2, comma 1, lettera d) sono aggiunte le parole: (Omissis).

     2. All'articolo 2, comma 1, lettera e) sono aggiunte le parole: (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 4, comma 1, lettera c) le parole "direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     2. All'articolo 4, comma 1 è abrogata la lettera d).

     3. All'articolo 4, comma 1, lettera e) sono aggiunte le parole (Omissis).

     4. All'articolo 4, comma 6 dopo le parole "di cui all'articolo 32", sono aggiunte le parole (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 9, comma 2, lettera d) le parole "interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge" sono sostituite dalla parola (Omissis).

     2. All'articolo 9, comma 5 le parole "e quelle riferite ai tirocini di formazione - lavoro" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     3. Il comma 8 dell'articolo 9 è abrogato.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 17, comma 1 dopo le parole "del lavoro" sono aggiunte le parole (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 18, comma 1 sono soppresse le parole ", anche attraverso Veneto Lavoro,".

     2. All'articolo 18, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     3. All'articolo 18, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. Il comma 6 dell'articolo 19 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 21, comma 5 sono soppresse le parole ", che cura l'istruttoria di tutti gli atti sui quali lo stesso è chiamato a deliberare".

     2. All'articolo 21, comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

     1. All'articolo 30, comma 2, lettera f) dopo le parole "l'avvio di nuove attività imprenditoriali" sono aggiunte le parole (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.