Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica |
Data: | 07/01/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale” |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale” |
§ 5.3.31 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale".
(B.U. 11 gennaio 2011, n. 3)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Articolo 2
1. La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:
a) al numero delle sezioni funzionanti;
b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Articolo 3
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.