§ 5.2.184 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 9.
Istituzione del servizio civile degli anziani


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/01/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito operativo.
Art. 3.  Modalità.
Art. 4.  Conferenza programmatica regionale.
Art. 5.  Contributo regionale.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.2.184 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 9. [1]

Istituzione del servizio civile degli anziani

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi alle persone e l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

     2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 2. Ambito operativo.

     1. Il servizio civile degli anziani è espletato in attività e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) trasporto con mezzi pubblici per l’accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;

b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;

d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;

e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;

i)  assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;

j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

 

     Art. 3. Modalità.

     1. L’affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a favorire l’occupazione giovanile o l’impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente, e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

     2. Il contratto prevede almeno:

a) l’articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

b) la facoltà per l’anziano di articolare l’attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;

c) il compenso previsto per l’attività resa;

d) la facoltà per l’anziano di recedere dal contratto con la previsione di un congruo preavviso.

     3. Le pubbliche amministrazioni che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

     4. L’affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l’attività viene richiesta.

 

     Art. 4. Conferenza programmatica regionale.

     1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell’attuazione della presente legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell’anno e le iniziative programmatiche per l’anno successivo.

 

     Art. 5. Contributo regionale.

     1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2010-2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 e contestuale incremento dell’upb U0232 “Fondo per il servizio civile regionale volontario” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 8 agosto 2017, n. 23.