Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 18/11/2005 |
Numero: | 14 |
§ 5.2.125 – L.R. 18 novembre 2005, n. 14.
Modifiche all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
(B.U. 22 novembre 2005, n. 109).
Art. 1. Modifiche all’articolo 15, comma 1, della
1. L’articolo 15, comma 1, della
“1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica.”.