§ 5.2.125 – L.R. 18 novembre 2005, n. 14.
Modifiche all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/11/2005
Numero:14

§ 5.2.125 – L.R. 18 novembre 2005, n. 14.

Modifiche all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

(B.U. 22 novembre 2005, n. 109).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

     1. L’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi” è sostituito dal seguente:

     “1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica.”.