§ 5.2.71 - Legge Regionale 16 aprile 1998, n. 18.
Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n. 74 in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/04/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini e procedure in tema di contributi per i lavori socialmente utili per l'anno 1998.
Art. 2.  Utilizzo dei fondi.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.71 - Legge Regionale 16 aprile 1998, n. 18. [1]

Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n. 74 in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.

(B.U. n. 35 del 21 aprile 1998).

 

Art. 1. Proroga di termini e procedure in tema di contributi per i lavori socialmente utili per l'anno 1998.

     1. Per l'esercizio finanziario 1998 il termine del 31 marzo fissato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 per la presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle domande di contributo per progetti di lavoro socialmente utili è prorogato al 30 settembre 1998.

     2. Ai fini della erogazione del contributo limitatamente all'esercizio finanziario 1998 sono ammessi all'istruttoria i progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego in data successiva al 1° gennaio 1998.

 

     Art. 2. Utilizzo dei fondi.

     1. In caso di non completa utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio al capitolo n. 72082 per l'anno 1998 le risorse disponibili possono essere destinate a finanziare, in ragione del numero dei lavoratori impiegati, i progetti le cui istanze sono pervenute alla Giunta regionale entro il 31 marzo 1997 e non esaminate per carenze di stanziamento nell'esercizio 1997.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74. [2]

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 3 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 74.