§ 5.2.39 - Circolare 20 ottobre 1993, n. 33.
Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/10/1993
Numero:33

§ 5.2.39 - Circolare 20 ottobre 1993, n. 33.

Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap.

(B.U. 29 ottobre 1993, n. 91).

 

     Nell'attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo statale previsto dall'art. 12 della legge n. 104/1992 e al fine di dare continuità e sviluppo alle modalità procedurali portate avanti sino a ora dalla Regione del Veneto, dalla Sovrintendenza scolastica, dai Provveditorati agli studi, dalle Ulss e dagli Enti locali, in sintonia con i principi stabiliti dalla sopraccitata legge, la Regione del Veneto valuta opportuno evidenziare le linee guida che rendono operativi i principi del diritto all'integrazione scolastica della persona con handicap.

     Ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3 comma 1 «E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

     I soggetti attuatori delle seguenti linee d'indirizzo sono: la Regione, la Sovrintendenza scolastica, i Provveditorati agli studi, le Amministrazioni provinciali, le Ulss, i Comuni, le Associazioni di categoria, le famiglie.

     Destinatario delle seguenti linee d'indirizzo: in coerenza con i principi in premessa la persona con handicap diventa titolare e destinatario di un progetto globale finalizzato all'integrazione sociale, alla riabilitazione funzionale, all'educazione e istruzione e all'integrazione scolastica.

     Costituiscono quadro normativo di riferimento la legge n. 104/1992, la legge n. 142/1990, la legge n. 241/1990, la legge n. 67/1993, la lr n. 21/1989, la lr n. 22/1989.

 

     A) Competenza enti

 

     1) Regione del Veneto

     Viene riconfermata nell'ambito del nuovo contesto normativo sopraccitato, la validità dell'Osservatorio regionale istituito con dgr n. 2866 del 23-10-1990 previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalla Sovrintendenza scolastica e dai Provveditorati agli studi del Veneto.

     La Giunta regionale si avvale di tale organismo per:

     1-a) lo studio e la proposizione di progetti di formazione e di aggiornamento congiunti per gli operatori scolastici e socio-sanitari e altri operatori degli enti locali;

     1-b) l'analisi e la valutazione dei progetti obiettivo per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap, elaborati dai gruppi di lavoro previsti dal successivo titolo B punto 1, nonché la predisposizione di un piano di distribuzione delle risorse;

     1-c) la raccolta e l'elaborazione delle informazioni risultanti dalle relazioni dei gruppi di lavoro inter istituzionali provinciali, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma locali in conformità del comma 4 dell'art. 15 della legge n. 104/1992; e l'analisi delle problematiche emergenti che ostacolano l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap.

 

     2) I Provveditorati agli studi d'intesa con la Regione del Veneto promuovono:

     2-a) in attuazione dell'art. 15 della legge n. 104/1992, l'attivazione dei gruppi di lavoro inter istituzionali provinciali con le modalità previste dal dm del 26-6-1992;

     2-b) l'integrazione nella scuola dei minori con handicap senza distinzione di gravità e in ogni ordine e grado.

     La scuola, in particolare quella materna, è una sede privilegiata per l'individuazione precoce del minore con handicap.

     La scuola è tenuta a partecipare alla progettazione e realizzazione di attività territoriali, in collaborazione con l'ulss e gli enti locali.

     La scuola si pone come un momento dell'integrazione basata su interventi sociali e sanitari, che la precedono, la affiancano e la seguono (riabilitazione, orientamento, Ceod, inserimento lavorativo);

     2-c) in attuazione degli artt. 12, 13 e 15 comma 2 della legge n. 104/1992, la scuola progetta e realizza un piano educativo

individualizzato, in collaborazione con l'ulss e gli enti locali. Viene costituito un gruppo di studio e di lavoro presso ogni circolo e istituto composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compitò di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dai piani educativi individualizzati.

 

     3) Amministrazione provinciale

     3-a) Per l'attuazione dell'art. 13 della legge n. 104/1992 e dell'art. 5 della legge n. 67/1993 si rimanda a un successivo atto d'indirizzo la definizione delle competenze di questo ente.

 

     4) Ulss

     4-a) Il settore sociale nella prospettiva dell'integrazione sociale di ogni persona con handicap sia in età evolutiva che in età adulta, a norma dell'art. 6 della lr n. 55/1982:

     - raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più servizi, anche di quelli convenzionati sanitari, sociali, scolastici e dell'ente locale.

     - coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso ogni ulss, così come previsto dal titolo B punto 1 della presente circolare.

     4-b) L'ulss di norma tramite il servizio di neuropsichiatria infantile o il servizio per l'età evolutiva, provvede alla certificazione di handicap e alla diagnosi funzionale dei portatori di handicap residenti nel territorio di competenza.

     Qualora l'alunno con handicap sia seguito da altri servizi pubblici o privati convenzionati, questi sono tenuti a provvedere alla certificazione, alla diagnosi funzionale e a programmare gli incontri con la scuola.

     La diagnosi funzionale deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorioprassica e dell'autonomia.

     La diagnosi funzionale, viene elaborata o aggiornata all'inizio di ogni anno scolastico ed è da intendersi come premessa agli incontri degli operatori socio-sanitari con gli operatori scolastici.

     4-c) Come previsto all'art. 12, punto 5 della legge n. 104/ 1992, alla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale.

     Alla formulazione del suddetto profilo concorrono gli operatori socio- sanitari, gli operatori scolastici e i genitori del disabile.

     «Il profilo dinamico-funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali e affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata».

     In attuazione del punto 8 del sopraccitato articolo, il profilo dinamico funzionale viene formulato o aggiornato all'inizio di ogni ciclo scolastico: scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore e istruzione secondaria.

     4-d) Gli incontri con gli operatori scolastici e operatori socio- sanitari, saranno modulati sulla base delle necessità del singolo caso; dovranno comunque prevedersi per ogni alunno con handicap, un incontro all'inizio dell'anno scolastico, un incontro durante l'anno scolastico e uno di verifica finale. Gli incontri dovranno trovare memoria nei reciproci strumenti di lavoro; l'esito degli incontri si tradurrà per gli operatori scolastici, in una conoscenza sempre più approfondita dell'alunno che permetterà di formulare e aggiornare il piano educativo individualizzato.

 

     5) Comune

     La legge n. 104/1992 affida al comune un ruolo determinante all'interno del progetto globale di integrazione della persona con handicap.

     Tale ruolo si concretizza attraverso l'adeguamento degli interventi di diretta competenza comunale (asili nido, eliminazione barriere architettoniche, animazione, tempo libero, trasporti, sussidi) alle necessità delle persone con handicap.

     Per il coordinamento dei suddetti interventi con quelli delle altre istituzioni il comune è presente nel gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione e in quello sulla programmazione territoriale in ambito ulss.

     Il comune partecipa, inoltre, alla definizione, attuazione e verifica degli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge n. 142/1990.

 

     B) Accordi di programma

 

     Gli artt. 5 e 13 della legge n. 104/1992 e il decreto ministeriale del 9-7-1992, prevedono la stipula di accordi di programma per il coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, sociali, culturali, ricreativi, sportivi; tra provveditorato agli studi, l'amministrazione provinciale, ulss e comuni. La definizione dei suddetti accordi viene promossa dal provveditore agli studi a mezzo del gruppo di lavoro provinciale inter istituzionale con il coinvolgimento dell'amministratore straordinario dell'ulss, del presidente dell'amministrazione provinciale e i sindaci dei comuni appartenenti al territorio dell'ulss.

     L'accordo, stipulato e pubblicato con le modalità previste dall'art. 27 della legge n. 142/1990, deve essere finalizzato alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione un'azione integrata e coordinata.

     I soggetti pubblici interessati concludono tra loro accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

     L'accordo deve essere finalizzato alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta:

     - di progetti educativi individualizzati che comprendono gli aspetti riabilitativi e di socializzazione

     - forme d'integrazione tra attività scolastiche e attività riabilitative e aggregative nel territorio.

     A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ulss composto e regolato al successivo punto B-1) della presente circolare, con il compito di predisporre gli atti necessari alla stesura dell'accordo di programma.

     Come previsto dall'art. 15 punto 4 della legge n. 104/1992 e dall'art. 6 punto 2 del decreto ministeriale 9/7/9, la vigilanza sulla stipula e sul rispetto degli accordi di programma viene effettuata dal Presidente della Regione del Veneto avvalendosi dell'Osservatorio regionale.

 

     B1) gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ulss

     Per garantire e attuare l'esecuzione dell'accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi definiti e per programmare gli interventi nel territorio si attiva in ogni ulss un gruppo di lavoro che può articolarsi in sottocommissioni per affrontare casi specifici.

     Il gruppo funge da struttura permanente ed è composto da:

     - da un referente del gruppo inter istituzionale del provveditorato agli studi

     - da un rappresentante dei comuni nominato dall'assemblea dei sindaci (ulss)

     - da un rappresentante dei distretti scolastici del territorio (ulss)

     - da un rappresentante per ogni grado di scuola

     - da un rappresentante della neuropsichiatria infantile dell'ulss

     - da un rappresentante dell'amministrazione provinciale

     - da un rappresentante della Fism

     - da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria.

     Tali rappresentanti saranno designati dagli enti attuatori dell'accordo di programma che ne stabiliscono anche l'impegno temporale complessivo per ogni componente.

     Considerato che ciascuno dei componenti è in rappresentanza del proprio ente si auspica che in esso vi siano gruppi inter settoriali sull'handicap.

     Il gruppo sarà presieduto dal coordinatore sociale dell'ulss che avrà anche il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

     La costituzione del gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ulss è promossa dal gruppo di lavoro inter istituzionale del provveditorato agli studi d'intesa con l'amministratore straordinario dell'ulss entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente circolare.

     I gruppi locali dovranno trasmettere al gruppo provinciale inter istituzionale una relazione sullo stato dell'attuazione  dell'integrazione sociale dei minori con handicap, il gruppo inter istituzionale la trasmetterà all'Osservatorio regionale a conclusione di ogni anno scolastico.

     Per l'anno 1994 la Regione del Veneto finanzierà progetti per la promozione dell'integrazione sociale dei portatori d'handicap che prevedano modalità organizzative territoriali innovative.

     I progetti devono essere elaborati dal gruppo di lavoro sopra descritto e presentati tramite i gruppi provinciali inter istituzionali entro il 28-2-1994.

     La Regione del Veneto si avvale dell'Osservatorio regionale sull'handicap per la valutazione della congruità di ogni progetto con i principi enunciati dalla presente circolare.

     Per la stesura del progetto è opportuno utilizzare lo schema predisposto nell'allegato della circolare regionale n. 26 del 12-7-1993.

 

     C) Personale che opera nell'ambito scolastico

 

     1-c) personale d'assistenza

     In attuazione dell'art. 13 punto 3 della legge n. 104/1992, visto l'art. 6 della lr n. 55/1982 l'ulss fornisce il personale per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap.

     L'operatore addetto all'assistenza agisce in particolare nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap nell'ambito scolastico.

     L'intervento dell'addetto all'assistenza deve rientrare nel progetto educativo individualizzato.

     La scuola deve fare richiesta al settore sociale del personale addetto all'assistenza e precisare il ruolo dello stesso all'interno del progetto educativo individualizzato.

     L'assegnazione degli operatori addetti all'assistenza dovrà essere effettuata dal gruppo di lavoro di cui al titolo B punto 1 sulla scorta delle richieste della scuola e in base ai criteri stabiliti dal gruppo suddetto, tenendo presente le innumerevoli variabili legate alla situazione contestuale: numero di alunni in classe, zona di ubicazione della scuola, presenza o meno di barriere architettoniche, continuità didattica dei docenti, altre valutazioni legate alla programmazione territoriale delle risorse.

     L'addetto all'assistenza di norma non può essere assegnato a un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno.

     2-c) educatore animatore

     L'educatore animatore non deve essere assegnato al minore con handicap nella scuola ma solo per la realizzazione di attività extra-scolastiche e parascolastiche, sempre all'interno di un progetto specifico che coinvolga più minori e che sia legato a una precisa situazione scolastica o territoriale.

     Tale progetto deve essere formulato d'intesa dalla scuola dall'ulss e dagli enti locali e viene sottoposto all'approvazione del gruppo di lavoro di cui al titolo B punto 1 della presente circolare.

     3-c) insegnante di sostegno

     La scuola dispone in proprio di una serie di risorse che vanno ricollocate anche in una dimensione inter istituzionale.

     In questo contesto l'insegnante di sostegno partecipa alla programmazione di tutte le attività d'integrazione dell'alunno con handicap, sia cooperando alla elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, sia in qualità di componente del gruppo di studio e di lavoro costituito presso ogni circolo didattico e istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado.

     L'assunzione della titolarità dell'insegnante di sostegno nelle classi in cui opera, gli consente il superamento di un ruolo specialistico che nel passato poteva rappresentare un ostacolo alla corretta integrazione dell'alunno con handicap.

 

 

ALLEGATO

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI GRUPPI DI LAVORO

 

Osservatorio regionale sull'handicap coordinato da:

- segretario regionale alla sanità e ai sevizi sociali

 

composto da rappresentanti di:

- dipartimento servizi sociali

- dipartimento servizi sanitari

- dipartimento politiche giovanili

- dipartimento servizi formativi

- sovrintendente scolastico inter.

- ispettori scolastici

- provveditorati agli studi

- ulss

 

con compiti:

punti 1-a), 1-b), 1-c), Circolare regionale.

 

Gruppo di lavoro provinciale inter istituzionale

 

coordinato da:

- un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi

 

composto da:

- referente ufficio handicap

- esperti degli enti locali

- esperti dell'ulss

- esperti designati dalle associazioni di categoria

 

con compiti:

- art. 3 dm 2-6-1992

 

Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ulss

 

coordinato da:

- il coordinatore sociale dell'ulss

 

composta da rappresentanti:

- gruppo provinciale interistituzionale

- enti locali

- ulss

- Fism associazioni di categoria

 

con compiti di:

- punti B1), C1), C2), Circolare regionale.