§ 5.2.11 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 30.
Iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/08/1982
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Convenzione.
Art. 3.  Programmi.
Art. 4.  Vigilanza e controllo.
Art. 5.  Contributi regionali.
Art. 6.  Rendiconto morale e finanziario.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


§ 5.2.11 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 30. [1]

Iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti.

(B.U. n. 36 del 20-8-1982).

 

Art. 1. Finalità

     La Regione del Veneto, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti, nelle more della approvazione della legge quadro nazionale e regionale e comunque per un periodo non superiore a un anno promuove nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la programmazione socio-sanitaria l'attuazione dei servizi e di iniziative volte a favorirne e svilupparne la formazione culturale e professionale.

     Ai fini predetti la Regione si convenziona con le sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la promozione e l'assistenza dei sordomuti (Ens) e con le sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi (Uic), e per esse con i rispettivi Comitati e Consigli regionali del Veneto, per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei beneficiari.

     Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'art. 3 del dpr 23 dicembre 1978 e all'art. 3 del dpr 31 marzo 1979.

 

     Art. 2. Convenzione.

     La convenzione viene stipulata, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tra la Regione del Veneto - e per essa dal Presidente della Giunta regionale - e i Comitati e Consigli regionali Ens e Uic e per essi dai presidenti pro tempore.

 

     Art. 3. Programmi.

     Il programma dei servizi, delle iniziative, dei sussidi tecnici viene determinato - su proposta dei Comitati e Consigli regionali di cui al precedente art. 1 - all'atto della stipula della convenzione.

     Il programma di cui al comma precedente costituisce, previo esame e parere della Commissione consiliare competente, parte integrante della convenzione e deve indicare, distintamente per ciascuna delle sezioni provinciali Uic e Ens di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, i servizi e interventi diretti a realizzare, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 1:

     a) per i ciechi:

     - ogni iniziativa attuata o resa nell'ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati della vista ai sensi dell'art. 2 del dpr 23 dicembre 1978; e inoltre:

     - l'autosufficienza nella vita di relazione mediante la concessione di materiale sussidiario quali magnetofoni, macchine dattilografiche, nastri magnetici;

     - il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione con la fornitura di speciali apparecchiature per coloro che esercitano attività lavorativa subordinata, artigianale o professionale.

     b) per i sordomuti:

     - ogni iniziativa attuata o resa nell'ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati dell'udito e della favella ai sensi dell'art. 2 del dpr 31 marzo 1979, e inoltre:

     - la produzione e l'acquisizione di sussidi cine-video-televisivi adatti per i sordomuti;

     - la fornitura di apparecchiature e di materiale necessario alla produzione e all'utilizzo dei sussidi medesimi;

     - la fornitura di apparecchiature, materiale e dispositivi per la telecomunicazione dei sordomuti;

     - la preparazione di interpreti per sordi.

 

     Art. 4. Vigilanza e controllo.

     La Regione esercita azione di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei servizi e delle iniziative indicate nei piani.

 

     Art. 5. Contributi regionali.

     Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 3 la Regione del Veneto, previa stipula della convenzione di cui al precedente art. 1, assegna al Consiglio regionale ciechi e al Comitato regionale sordomuti un contributo annuale per ciascun Comitato e Consiglio di lire 150 milioni annui.

     L'erogazione del contributo annuo avrà luogo per il 70 per cento all'atto dell'avvio dei servizi e delle iniziative di cui all'art. 3 e per il 30 per cento alla presentazione della relazione morale e finanziaria di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 6. Rendiconto morale e finanziario.

     Il Comitato e il Consiglio regionali Ens e Uic presentano, anche ai fini dell'erogazione del saldo del contributo regionale di cui al precedente art. 5, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il resoconto morale e il rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 è istituito il seguente capitolo «Contributo regionale per le iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei ciechi e dei sordomuti» con lo stanziamento di lire 300 milioni.

     Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede:

     (omissis).

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.