§ 5.2.3 – L.R. 9 giugno 1975, n. 72.
Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/06/1975
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Servizi socio-assistenziali per anziani.
Art. 3.  Interventi regionali.
Art. 4.  Programmazione e coordinamento dei servizi socio- assistenziali.
Art. 5.  Assistenza domiciliare.
Art. 6.  Assistenza abitativa.
Art. 7.  Centro diurno.
Art. 8.  Soggiorni climatici.
Art. 9.  Casa albergo.
Art. 10.  Case di riposo.
Art. 11.  Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale.
Art. 11 bis.  Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali.
Art. 12.  Modalità per la concessione dei contributi annuali.
Art. 13.  Modalità per la concessione di contributi per le case albergo.
Art. 14.  Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri diurni, per la sistemazione di alloggi, case albergo e case di riposo, e per l'acquisto di attrezzature e arredi.
Art. 15.  Vincolo di destinazione.
Art. 16.  Formazione del personale addetto ai servizi per le persone anziane.
Art. 17.  Regolamenti delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni.
Art. 18.  Norme di attuazione.
Art. 19.  Per gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:
Art. 20.      La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo per l'importo di lire 4.500.000.000 di cui all'articolo precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e [...]
Art. 21.  Norme transitorie.


§ 5.2.3 – L.R. 9 giugno 1975, n. 72.

Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane.

(B.U. n. 26 del 14 giugno 1975).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove una nuova politica sociale per gli anziani intesa a favorire la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali, per consentire l'autosufficienza economica e la partecipazione attiva degli anziani stessi nella società.

     La politica dei servizi socio-assistenziali deve tendere a mantenere gli anziani nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza assicurando agli stessi possibilità di scelta tra i vari servizi e favorendo la deistituzionalizzazione.

     La Regione promuove altresì ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento delle case di riposo esistenti, al fine di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.

 

     Art. 2. Servizi socio-assistenziali per anziani.

     La politica dei servizi socio-assistenziali si realizza attraverso: a) servizi aperti;

b) servizi residenziali.

     Sono considerati servizi aperti:

     - l'assistenza domiciliare;

     - l'assistenza abitativa;

     - il centro diurno;

     - i soggiorni in località climatiche.

     Sono considerati servizi residenziali:

     - la casa albergo;

     - la casa di riposo.

     Le forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle forme di assistenza residenziale.

     Il ricovero degli anziani in istituzioni specializzate deve avvenire ogni qualvolta gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili, in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano.

 

     Art. 3. Interventi regionali.

     La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, interviene con la concessione di contributi a favore dei consorzi fra comuni e province che si costituiranno per la gestione di servizi sociali e sanitari e che assumeranno la denominazione di «Unità Locali dei Servizi Sociali e Sanitari ».

     La Regione concede contributi per la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani, aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore di comuni, comunità montane, aziende ULSS, consorzi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." e successive modificazioni, istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, fondazioni, associazioni ed istituzioni private in possesso di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, cooperative sociali, enti ecclesiastici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) [1].

     La Regione concede altresì con tributi a comuni, consorzi fra comuni e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la sistemazione di alloggi da assegnare agli anziani.

 

     Art. 4. Programmazione e coordinamento dei servizi socio- assistenziali.

     I servizi socio-assistenziali in favore degli anziani devono essere attuati in diretto collegamento con tutti gli altri servizi sociali e con i servizi sanitari, nonché con gli interventi di politica della casa.

     La Regione, mediante il piano di interventi, programma e coordina la politica socio-assistenziale in favore degli anziani, potenziando e riqualificando i servizi già esistenti e favorendo l'istituzione di nuovi secondo le finalità indicate all'articolo 1 e in rapporto alle necessità della popolazione.

     Le unità locali, per una razionale organizzazione e gestione dei servizi, coordinano e svolgono l'attività assistenziale nel proprio territorio, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e prevedendo l'integrazione fra assistenza pubblica e privata attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

 

Titolo II

SERVIZI DI ASSISTENZA APERTA

 

     Art. 5. Assistenza domiciliare.

     L'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo familiare i viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell'unità locale.

     Essa comprende prestazioni di natura economica, socio-assistenziale e sanitaria.

     Le prestazioni economiche tendono al raggiungimento del minimo vitale per l'anziano.

     Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività, anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze della famiglia dell'anziano.

     Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche e infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche.

 

     Art. 6. Assistenza abitativa.

     Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Comuni, i Consorzi fra Comuni e Province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno la precedenza alle persone anziane, con priorità agli emigrati anziani, nella misura percentuale di cui all'art. 3, sia nella concessione in uso o in locazione degli alloggi di cui abbiano la disponibilità, sia nelle case di ricovero a loro disposizione [2].

 

     Art. 7. Centro diurno.

     Il centro diurno costituisce un centro di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e un punto di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.

     Nel centro diurno vengono organizzate attività e servizi atti a svolgere una funzione integrativa sociale.

     Il centro diurno può altresì attuare una serie di prestazioni che rispondono a particolari bisogni personali degli anziani.

 

     Art. 8. Soggiorni climatici.

     I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo scopo di offrire all'anziano l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.

     A tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con alberghi e pensioni.

     Durante i periodi di soggiorno deve darsi particolare rilievo alle attività del tempo libero anche con impiego di animatori.

     Il soggiorno deve essere di durata di norma non inferiore a quindici giorni l'anno.

 

Titolo III

SERVIZI RESIDENZIALI

 

     Art. 9. Casa albergo.

     La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni.

     Per consentire l'integrazione sociale e per facilitare i rapporti umani degli anziani, gli appartamenti della casa albergo sono destinati anche ad altri nuclei familiari o a singole persone.

     La casa albergo deve essere ubicata in seno agli agglomerati urbani o nelle immediate vicinanze, in modo da facilitare l'uso dei mezzi di comunicazione e di permettere di beneficiare di servizi sociali e sanitari adeguati, nonché della vita di relazione.

 

     Art. 10. Case di riposo. [3]

     La casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

     Le persone anziane non autosufficienti trovano parimenti assistenza e cura nelle case di riposo, in alloggi adeguati alla loro particolare situazione, rispondenti agli standard strutturali organizzativi, determinati con provvedimento del Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Gli standard devono prevedere:

     - numero massimo dei posti-letto per stanza;

     - superficie minima per posto-letto;

     - dimensioni complessive della struttura e numero minimo e massimo di persone anziane non autosufficienti ospitate;

     - rapporto numerico assistiti-operatori di assistenza e infermieri;

     - indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi;

     - indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo.

     La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione degli standard da parte del Consiglio regionale, formula l'elenco delle case di riposo e delle strutture miste che, dotate dei requisiti previsti dagli standard regionali, risultano idonee a garantire una adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti.

     L'elenco di cui al comma precedente viene formulato e annualmente aggiornato ai fini della concessione dei contributi di cui alla lett. h) del successivo art. 4.

     Nelle case di riposo devono essere assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e riabilitazione, nonché di assistenza religiosa.

 

Titolo IV

DETERMINAZIONI DEI CONTRIBUTI

E MODALITA' PER LA CONCESSIONE

 

     Art. 11. Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale. [4]

     Per la realizzazione dei servizi di assistenza aperta e dei servizi di assistenza residenziali, la Regione concede ai Comuni singoli associati e a le Comunità montane i seguenti contributi:

     a) contributo annuo per nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale;

     b) contributo annuo per persona assistita per il servizio di soggiorno climatico e contributo per attività ricreative, culturali e di tempo libero, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale;

     c) [contributi «una tantum» in conto capitali fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione., anche ristrutturando edifici esistenti, di centri diurni. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 50.000.000] [5];

     d) [contributi «una tantum» in conto capitale, nel limite massimo di lire 5.000.000 per alloggio, per il riattamento e la sistemazione di alloggi individuali da assegnare agli anziani] [6];

     e) [contributi «una tantum» in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di edifici da adibire a case albergo. La misura del contributo per ciascun intervento non può eccedere lire 200.000.000 per case albergo fino a 100 posti] [7];

     f) [contributi «una tantum» in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ristrutturazione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento di edifici adibiti a case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 100.000.000.

     Detti contributi sono riservati, fino alla misura massima dell'80 per cento, per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di strutture destinate a persone anziane non autosufficienti] [8];

     g) [contributi «una tantum» in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature e arredi, impianti termici e mezzi di trasporto relativi a servizi di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 20.000.000] [9];

     h) contributo giornaliero per il servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti accolte in case di riposo. La misura del contributo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per detto servizio. La misura del contributo per ciascun servizio è fissata annualmente entro il mese di marzo. Sono autorizzati, con la decorrenza fissata dalla unità operativa distrettuale (UOD), i trasferimenti alle dotazioni per anziani non autosufficienti [10].

     I contributi di cui alle lett. f) e g) sono concessi anche a favore di istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.

     La Regione interviene a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane sulla spesa riconosciuta ammissibile e non coperta dai contributi di cui alle lett. c), e), e f), avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 11 bis. Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali. [11]

     1. Agli enti religiosi che gestiscono strutture residenziali per persone non autosufficienti la Regione riconosce un valore economico per l'attività svolta dai religiosi appartenenti agli enti medesimi alle seguenti condizioni:

     a) i religiosi devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale;

     b) i religiosi devono concorrere al raggiungimento degli standard regionali previsti con riferimento al profilo ricoperto e al servizio svolto.

     2. A decorrere dall'anno 1999, il riconoscimento del valore economico è pari a quanto determinato dalla Giunta regionale per gli stessi profili professionali del personale addetto ai servizi per le persone non autosufficienti ospiti in strutture residenziali.

 

     Art. 12. Modalità per la concessione dei contributi annuali. [12]

     Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del programma, del numero degli assistibili e del preventivo di spesa.

     Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere indicato il numero e la qualifica del personale e del servizio di soggiorno climatico deve essere indicata la durata.

     Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi.

     Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Comuni singoli o associati e le Comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione di servizi, l'indicazione delle attività svolte, del personale impiegato e il numero degli assistiti.

     I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 4 della presente legge sono erogati in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l'approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione.

     I contributi di cui alla lett. b) del precedente art. 4 sono erogati in un'unica soluzione a rendicontazione del servizio.

 

     Art. 13. Modalità per la concessione di contributi per le case albergo. [13]

     Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lett. c), d), e) e f) dell'art. 4 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima delle opere con relazione tecnica illustrativa e con indicazione del relativo costo.

     (Omissis) [14].

     Gli enti inclusi nel piano, di cui al comma precedente, devono presentare, a pena di decadenza del contributo, la seguente documentazione entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale:

     - deliberazione dell'ente con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo;

     - progetto esecutivo;

     - concessione di edificare.

     La Giunta regionale, ricevuto il parere favorevole dell'organo competente, approva il progetto e fissa i termini di inizio dei lavori.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

     I contributi «una tantum» in conto capitale, di cui alla lett. d) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati in una unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute vistato dall'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

     I contributi «una tantum» in conto capitale di cui alle lett. c), e) ed f) del citato art. 4 sono erogati: per il 60 per cento su presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori, per il 30 per cento su presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, per il restante 10 per cento dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale.

     (Omissis) [15].

     Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti al comma precedente.

     Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 60 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo.

     Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 90 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo stesso, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

 

     Art. 14. Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri diurni, per la sistemazione di alloggi, case albergo e case di riposo, e per l'acquisto di attrezzature e arredi.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 15. Vincolo di destinazione.

     Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati o acquistati con i contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.

     Il vincolo è trascritto a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo nei registri immobiliari.

     Il Consiglio regionale può autorizzare lo svincolo anticipato quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

     La diversa destinazione dell'immobile, salvi i casi previsti al comma precedente, prima che scadano i termini previsti al primo comma, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

Titolo V

FORMAZIONE DEL PERSONALE E NORME DI GESTIONE

 

     Art. 16. Formazione del personale addetto ai servizi per le persone anziane.

     Nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la Regione istituisce corsi per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi per le persone anziane.

     Inoltre i comuni, i consorzi e le istituzioni pubbliche e private di assistenza, in considerazione delle finalità umanitarie dei servizi sociali per gli anziani, devono promuovere e favorire la collaborazione di volontari, quali allievi assistenti sociali, studenti universitari e privati cittadini, debitamente informati e addestrati con corsi teorici e pratici.

 

     Art. 17. Regolamenti delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni.

     I regolamenti interni delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni, per i quali siano concessi contributi ai sensi della presente legge, devono prevedere la partecipazione degli utenti alla gestione e alla organizzazione della vita comune, consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare l'accesso ai visitatori.

 

     Art. 18. Norme di attuazione.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate disposizioni esecutive di attuazione da parte della Giunta regionale, a norma dell'articolo 32 dello Statuto.

La Giunta regionale determineranno gli standard strutturali organizzativi cui dovranno rispondere le case albergo, le case di riposo e i centri diurni per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente leggi.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 19. Per gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

     a) per i contributi di cui alla lettera a) lire 540.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;

     b) per i contributi di cui alla lettera b) lire 175.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;

     c) per i contributi di cui alla lettera c) lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

     d) per i contributi di cui alla lettera d) lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

     e) per i contributi di cui alla lettera e) lire 1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

     f) per i contributi di cui alla lettera f) lire 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

     g) per i contributi di cui alla lettera g) lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

     Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1975 saranno iscritti appositi capitoli in corrispondenza degli interventi previsti al comma precedente.

     Per gli esercizi successivi si provvederà all'istituzione, nei rispettivi bilanci della Regione, dei capitoli corrispondenti agli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

     Alla spesa complessiva, determinata per l'esercizio finanziario 1975 in lire 5.265.000.000, si fa fronte:

     a) per lire 715.000.000 mediante prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 1975:

     - lire 560.000.000 dal capitolo 5300 Partita «Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane»;

     - lire 100.000.000 dal capitolo 3650 dal titolo «Assegnazioni straordinarie perl'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica»;

     - lire 55.000.000 dal capitolo 3450 dal titolo «mantenimenti degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733»;

     b) per lire 4.550.000.000 mediante contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

     Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 20.

     La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo per l'importo di lire 4.500.000.000 di cui all'articolo precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di venti anni.

     A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazioni per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 472.082.383 annue, comprensive della quota capitale e della quota interessi. A essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al capitolo 5300 - Partita «Oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi» e al capitolo 7261.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e a istituire i necessari capitoli di spesa.

     Per gli anni successivi, la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

 

     Art. 21. Norme transitorie.

     Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi sociali e sanitari, i contributi previsti a loro favore dalla presente legge saranno concessi, per le stesse finalità, a favore dei comuni e dei consorzi fra comuni e province.

     Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui all'articolo 12 della presente legge devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 28.

[2] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1979 n. 5.

[3] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45.

[4] Così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45.

[5] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[6] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[7] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[8] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[9] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[10] Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 72 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[12] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45.

[13] Così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45 e dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 1980, n. 24.

[14] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 1986, n. 51.

[15] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 1986, n. 51.

[16] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 24.