§ 5.2.1 - Regolamento Regionale 15 giugno 1973, n. 3.
Regolamento di esecuzione della Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7: «Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/06/1973
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Premesse.
Art. 2.  Localizzazione dell'opera.
Art. 3.  Dimensione dell'opera.
Art. 4.  Requisiti dell'area.
Art. 5.  Ampiezza dell'area.
Art. 6.  Caratteristiche generali dell'opera.
Art. 7.  Caratteristiche degli spazi necessari.
Art. 8.  Caratteristiche dei materiali.
Art. 9.  Requisiti generali.
Art. 10.  Condizioni di sicurezza.
Art. 11.  Condizioni di illuminazione.
Art. 12.  Condizioni acustiche.
Art. 13.  Condizioni termo-igrometriche.
Art. 14.      Tutti gli spazi interni ed esterni dell'asilo nido dovranno essere dotati degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle varie attività.
Art. 15.      Le norme esposte nei paragrafi precedenti si applicano, per quanto possibile, anche ai riattamenti degli asili nido e alle sistemazioni di nuovi asili in edifici preesistenti.


§ 5.2.1 - Regolamento Regionale 15 giugno 1973, n. 3.

     Regolamento di esecuzione della Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7: «Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riattamento degli asili-nido» [1].

(B.U. n. 20 del 20-6-1973).

 

 

Titolo I

CRITERI GENERALI

 

Art. 1. Premesse.

     L'asilo-nido costituisce un servizio sociale per la famiglia; a tal fine dovrà essere inserito nel territorio tenendo conto del suo carattere residenziale e dovrà quindi integrarsi con altre attrezzature di quartiere (scolastiche, assistenziali, per il tempo libero).

     La progettazione dovrà assicurare un corretto inserimento dell'opera nell'ambiente e la necessaria funzionalità di tutte le sue componenti, nonché un uso confortevole delle strutture, a fine di favorire lo sviluppo psico-fisico del bambino.

 

     Art. 2. Localizzazione dell'opera.

     Nella localizzazione degli asili nido si terrà conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente o adottato dal Comune, fatta salva la possibilità di adozione di varianti prevista dall'art. 3 della Legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1973. In ogni caso l'opera dovrà essere ubicata in prossimità delle zone residenziali, in posizione facilmente accessibile e a diretto contatto con le componenti comunitarie interessate alla gestione.

     L'asilo nido non deve rappresentare una singola entità autonoma, bensì una struttura elementare inserita in un contesto urbanistico e sociale, per cui dovrà essere preferibilmente localizzato in prossimità di altri servizi sociali e di istruzione per la prima infanzia (centri sociali, scuole materne, scuole elementari) e in prossimità di parchi pubblici, sia per facilitare l'accesso alle varie strutture, sia per consentire la creazione di più vasti spazi di verde attrezzato.

 

     Art. 3. Dimensione dell'opera.

     L'asilo nido dovrà essere dimensionato in modo da assicurare un corretto svolgimento delle attività pedagogiche e assistenziali e una gestione economica, tenendo presente che la ricettività dell'asilo nido dovrà essere compresa fra un minimo di 30 e un massimo di 60 bambini.

     Il dimensionamento dell'opera dovrà essere posto in relazione con i seguenti fattori riferiti alla zona servita:

     a) popolazione residente di età fino a tre anni;

     b) livello dell'occupazione femminile;

     c) variazione della popolazione infantile (fino a tre anni) nell'ultimo quinquennio.

     Qualora, in base al dimensionamento, risultasse la necessità di istituire un asilo nido con un numero di utenti inferiore a 30, è consentita, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1973, l'istituzione di asili nido minimi, come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

 

 

Titolo II

AREA DI IMPIANTO

 

     Art. 4. Requisiti dell'area.

     L'area di impianto dell'asilo nido dovrà essere ubicata in località aperta, salubre, soleggiata, possibilmente ricca di verde e lontana da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e in genere da tutte le attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

     Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area dovranno assicurare un uso confortevole delle strutture durante tutte le stagioni dell'anno, mentre le caratteristiche meccaniche dei terreni dovranno generalmente essere tali da non richiedere opere speciali di fondazione.

     L'area dovrà essere facilmente raggiungibile e non avere accessi diretti da strade statali, provinciali o da arterie di grande traffico.

     L'area dovrà essere dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

 

     Art. 5. Ampiezza dell'area.

     L'ampiezza dell'area non dovrà risultare inferiore a 40 mq per ogni bambino, con un minimo di 1.600 mq complessivi per asili con meno di 40 bambini; tale ampiezza minima è richiesta anche per gli asili nido minimi costituenti nuclei decentrati di altri asili.

     Nel caso di asili nido minimi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture, l'ampiezza minima dell'area indicata al primo comma si intende in aggiunta all'ampiezza minima prevista dalle norme vigenti per l'area delle strutture preesistenti.

     Nel caso di asili nido con ricettività inferiore ai 60 bambini sarà inoltre opportuno tener conto nella scelta dell'area di eventuali ampliamenti dell'opera.

     L'area dovrà essere dotata di spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq per ogni 20 mc di costruzione; tali spazi potranno essere ricavati con l'arretramento dell'ingresso rispetto alla strada, in modo da facilitare anche le operazioni di consegna e ritiro dei bambini.

     L'area coperta dall'edificio non dovrà superare il 30 per cento dell'area totale e dovrà permettere una conveniente collocazione dell'edificio rispetto ai confini, alle sedi stradali e agli altri edifici; in ogni caso la distanza minima tra le pareti finestrate degli spazi destinati al soggiorno e al riposo dei bambini e le pareti di edifici antistanti, dovrà essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml 12.

 

 

Titolo III

CARATTERISTICHE DELL'OPERA E DEGLI SPAZI

 

     Art. 6. Caratteristiche generali dell'opera.

     Il progetto dovrà prevedere la costruzione dell'asilo nido completo di impianti, servizi, attrezzature e arredamento, nonché la sistemazione dell'area.

     L'asilo nido sarà strutturato di norma su un solo piano fuori terra, raccordato al terreno esterno; in eventuali piani seminterrati potranno essere ubicati, nel rispetto delle norme edilizie e igieniche vigenti nel Comune, soltanto locali di servizio (lavanderia, guardaroba, centrale termica, magazzini ed eventualmente la cucina).

     La superficie utile dell'asilo nido (al netto delle murature) non dovrà risultare inferiore a mq 8 per ogni bambino.

     La superficie riservata ai servizi generali non dovrà comunque superare il 25 per cento della superficie utile complessiva.

     La disposizione, la forma, la dimensione e le correlazioni degli spazi saranno studiate in funzione dell'età dei bambini e delle attività da essi svolte, tenendo conto degli orientamenti dettati dalle esigenze pedagogiche.

     Tutte le componenti dell'edificio (es. alzate dei gradini, altezza dei davanzali, apparecchi sanitari, ecc.) dovranno essere rapportate alla dimensione del bambino.

 

     Art. 7. Caratteristiche degli spazi necessari.

     In relazione alle varie tappe evolutive del bambino dovranno essere previsti spazi diversi per i lattanti (primo anno) e per i divezzi (secondo e terzo anno); i servizi generali dell'asilo nido potranno invece essere comuni.

     Dopo l'ingresso con zona filtro, deposito carrozzine, accettazione o spogliatoio, gli spazi dovranno essere così articolati:

     a) spazi per i lattanti: in relazione alle attività del bambino (sosta, riposo, nutrizione, pulizia, ecc.) dovranno essere previsti i seguenti spazi:

     - spazio per il soggiorno

     - spazio per il riposo

     - cucinetta per la preparazione del cibo

     - spazio per le pulizie (fasciatoio, vaschette, vuotatoio, contenitori, ecc.).

     Preferibilmente gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimenti delle attività all'aperto.

     b) spazi per i divezzi: in relazione alle attività del bambino (perfezionamento graduale delle attività motorie e percettive, attività pratiche, gioco, riposo, alimentazione, pulizia, ecc.) dovranno essere previsti i seguenti spazi:

     - spazio per il soggiorno

     - spazio per il riposo

     - spazio per la mensa

     - spazio per le attività di pulizia (vaschette, vasetti, lavandini, ecc.).

     Dovranno inoltre essere previsti spazi idonei per le attività all'aperto, opportunamente attrezzati e parzialmente al riparo dal sole e dalla pioggia, con facile accesso ai servizi.

     c) spazi per i servizi generali: i servizi generali dell'asilo nido comprenderanno i seguenti spazi:

     - ambulatorio medico

     - direzione

     - servizi per il personale

     - cucina con dispensa

     - lavanderia con guardaroba

     - centrale termica

     - ripostigli e magazzini.

     Nella composizione degli spazi occorrerà tener presente che l'attività pedagogica sarà organizzata preferibilmente sulla base di piccoli gruppi, favorendo i contatti e gli scambi di esperienze di bambini tra loro e con tutto il personale dell'asilo.

     I vari ambienti destinati al soggiorno dovranno preferibilmente comunicare tra loro attraverso spazi atti allo svolgimento delle attività integrate, anche al fine di favorire l'inserimento graduale del bambino nella vita comunitaria.

     Per gli asili nido con ricettività inferiore ai 60 bambini dovrà essere prevista la possibilità di ampliamento delle strutture.

     In ogni caso dovrà essere assicurata la massima flessibilità degli spazi, evitando soluzioni distributive rigide, anche per tener conto delle possibili variazioni delle presenze e del rapporto tra lattanti e divezzi.

 

     Art. 8. Caratteristiche dei materiali.

     Nella scelta delle strutture e dei materiali si dovrà tener conto della necessità di assicurare buone condizioni di abitabilità e una gestione economica dell'opera, nei limiti di un normale costo di costruzione.

     Preferibilmente dovranno essere usati materiali semplici, facilmente percettibili dal bambino e tali da concorrere alla formazione di un ambiente accogliente.

     Con le stesse finalità si procederà alla sistemazione degli spazi esterni in particolare collocandovi vari elementi naturali (sabbia, sassi, acqua, piante, ecc.).

 

 

Titolo IV

CONDIZIONI DI ABITABILITA'

 

     Art. 9. Requisiti generali.

     Le caratteristiche degli spazi e delle strutture dell'asilo nido dovranno assicurare condizioni di abitabilità ottimali nei vari momenti della giornata e nelle varie stagioni.

 

     Art. 10. Condizioni di sicurezza.

     Nella progettazione e nella costruzione degli asili nido dovranno essere adottate tutte le cautele e osservate tutte le norme riguardanti:

     a) la stabilità delle strutture in condizioni normali ed eccezionali;

     b) la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature;

     c) la difesa dagli incendi, dai fulmini e dagli agenti atmosferici.

     In particolare dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a evitare situazioni di pericolo in relazione all'età dei bambini (es. spigoli, gradini, radiatori sporgenti, prese elettriche, ecc.).

 

     Art. 11. Condizioni di illuminazione.

     L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

     a) livello di illuminazione adeguato e sufficientemente equilibrato;

     b) assenza di fenomeni di abbagliamento diretto o indiretto;

     c) sufficiente protezione dall'irraggiamento solare.

     I locali per il riposo dovranno essere predisposti per l'oscuramento.

 

     Art. 12. Condizioni acustiche.

     I materiali e le strutture esterne e interne dovranno avere caratteristiche fono-isolanti tali da assicurare condizioni acustiche accettabili in ogni locale, anche in relazione al grado di rumorosità dei servizi e degli impianti (difesa da rumori, da vibrazioni, ecc.).

 

     Art. 13. Condizioni termo-igrometriche.

     In tutti gli ambienti dovranno essere assicurate normali condizioni di benessere per quanto riguarda il ricambio dell'aria, la temperatura e l'umidità nei locali (difesa dal caldo, dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione, ecc.).

 

 

Titolo V

ARREDI E ATTREZZATURE IN RELAZIONE AGLI SPAZI

 

     Art. 14.

     Tutti gli spazi interni ed esterni dell'asilo nido dovranno essere dotati degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle varie attività.

     L'organizzazione degli spazi dovrà favorire le attività psico-motorie e didattiche; appositi spazi saranno attrezzati per particolari attività libere o programmate (es. disegno, pittura, costruzioni, ecc.).

     La suddivisione degli spazi con pareti mobili o con arredi trasportabili potrà consentire la trasformazione dell'organismo architettonico a seconda delle esigenze.

     Di conseguenza, la tipologia e le dimensioni degli arredi e delle attrezzature dovranno consentire composizioni variabili, in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.

     Gli arredi e le attrezzature dovranno essere studiati in relazione all'età e alle attività dei bambini, stimolando la loro funzione percettiva, motoria e intellettiva.

 

 

Titolo VI

RIATTAMENTI E SISTEMAZIONI

 

     Art. 15.

     Le norme esposte nei paragrafi precedenti si applicano, per quanto possibile, anche ai riattamenti degli asili nido e alle sistemazioni di nuovi asili in edifici preesistenti.

     Nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni, ove non sia possibile reperire aree che rispondono ai requisiti fissati nelle presenti norme tecniche, potrà essere consentita la istituzione di asili nido in locali ubicati preferibilmente al piano terreno o al piano attico nei preesistenti edifici.

     In ogni caso, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

     a) esistenza di un idoneo spazio scoperto sufficiente per lo svolgimento delle attività all'aperto;

     b) possibilità di ricavare gli spazi fondamentali per lo svolgimento delle varie attività (soggiorno, riposo, pulizie e alimentazione);

     c) garanzia assoluta circa le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

 

 


[1] La L.R. 25 gennaio 1973, n. 7 è stata abrogata dall'art. 33 della L.R. 23 aprile 1990, n. 32 che contiene la nuova disciplina degli asili nido; vedi l'art. 34, comma 2, della stessa legge.