§ 5.1.80 - Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 40.
Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/09/1999
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Competenza.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Cure climatiche in regime di assistenza indiretta.
Art. 4.  Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta.
Art. 5.  Contributo di accompagnamento.
Art. 6.  Contributi per soggiorni terapeutici.
Art. 7.  Documentazione richiesta per la concessione dei contributi.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 5.1.80 - Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 40. [1]

Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. n. 79 del 14 settembre 1999).

 

Art. 1. Competenza.

     1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Sono soggetti di diritto della presente legge:

     a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;

     b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;

     c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;

     d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra;

     e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9;

     f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;

     g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;

     h) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;

     i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono equiparati agli invalidi di guerra.

 

     Art. 3. Cure climatiche in regime di assistenza indiretta.

     1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale in base a direttive emanate dalla Giunta regionale, atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

 

     Art. 4. Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta.

     1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.

     2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine:

     a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali;

     b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

 

     Art. 5. Contributo di accompagnamento.

     1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall'articolo 6.

 

     Art. 6. Contributi per soggiorni terapeutici.

     1. Agli invalidi ammessi ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo giornaliero di lire 75.000 per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.

     2. Qualora l'invalido abbia sostenuto solo spese di vitto, il contributo giornaliero è di lire 32.500.

     3. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'articolo 5, abbiano diritto al contributo di accompagnamento.

     4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.

     5. Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. Documentazione richiesta per la concessione dei contributi.

     1. Al fine di omogeneizzare le procedure, la Giunta regionale predispone apposite direttive per la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte degli aventi diritto.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) per gli interventi rientranti nei livelli uniformi di assistenza con il capitolo n. 60011 "Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle ULSS ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 833/1978, dell'articolo 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di attuazione" del bilancio 1999;

     b) per gli ulteriori livelli di assistenza, quantificati in lire 2.500 milioni, mediante prelevamento, per competenza e cassa, dello stesso importo dalla partita n. 16 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1999.

     2. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio è istituito il capitolo n. 61500 denominato "Contributi per soggiorni terapeutici ai mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio" con lo stanziamento di lire 2.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 26 novembre 2004, n. 25.