§ 5.1.21 - Legge Regionale 20 agosto 1981, n. 52.
Riqualificazione infermiere generico - Trasformazione posti.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/08/1981
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo con qualifica di Infermiere Generico e Psichiatrico che acquisisce il diploma di Infermiere Professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria [...]


§ 5.1.21 - Legge Regionale 20 agosto 1981, n. 52. [1]

Riqualificazione infermiere generico - Trasformazione posti.

(B.U. n. 37 del 24-8-1981).

 

Art. 1.

     Il personale di ruolo con qualifica di Infermiere Generico e Psichiatrico che acquisisce il diploma di Infermiere Professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex lege 3 giugno 1980, n. 243, nonché della frequenza di corsi ex D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, è inquadrato nel posto di Infermiere Professionale.

     Ai fini di cui al precedente comma le UU.SS.LL. interessate provvedono tempestivamente, e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

     Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.