Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 31/05/1980 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di olizia veterinaria. |
Art. 2. Attribuzioni del settore veterinario. |
Art. 3. Attribuzioni del sindaco. |
Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti. |
Art. 5. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo. |
Art. 6. Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati. |
Art. 7. Organizzazione del settore veterinario. |
Art. 8. Distretti veterinari di base. |
Art. 9. Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie. |
Art. 10. Il presidio veterinario multizonale. |
Art. 11. Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione. |
Art. 12. Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica. |
Art. 13. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. |
§ 5.1.18 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77.
Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nelle Unità sanitarie locali.
(B.U. n. 36 del 5-6-1980).
Capo I
FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTRIBUZIONI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE, DEL
COMUNE, DEL SINDACO, DELLA REGIONE
Art. 1. Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di olizia veterinaria.
(Omissis) [1].
Art. 2. Attribuzioni del settore veterinario.
(Omissis) [1].
Art. 3. Attribuzioni del sindaco.
In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale.
(Omissis) [2].
Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti.
Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni.
(Omissis) [2].
Art. 5. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze e chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Art. 6. Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati.
(Omissis) [1].
Capo II
RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI
Art. 7. Organizzazione del settore veterinario.
(Omissis) [1].
Art. 8. Distretti veterinari di base.
(Omissis) [1].
Art. 9. Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie.
Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della
L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell'Unità sanitaria locale.
Art. 10. Il presidio veterinario multizonale.
(Omissis) [1].
Art. 11. Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione.
(Omissis) [1]
Art. 12. Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica.
(Omissis) [1]
Art. 13. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
(Omissis) [1].
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[2] Comma abrogato dall'art. 33 della
[2] Comma abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della