§ 5.1.3 - Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 30.
Istituzione di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/05/1974
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La Regione promuove l'istituzione presso Enti ospedalieri o altri idonei enti sanitari pubblici di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati.
Art. 2.      Per le spese di primo impianto dei detti centri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti ospedalieri e agli altri enti che istituiscono i centri un contributo «una tantum» non [...]
Art. 3.      Per concorrere alle spese di gestione dei centri di cui all'art. 1, la Giunta regionale corrisponde un contributo di L. 30.000
Art. 4.      Le domande rivolte a ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 5.      Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa annua di lire 9 milioni, di cui lire 3 milioni per i contributi previsti all'art. 2 e lire 6 milioni per i contributi [...]


§ 5.1.3 - Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 30. [1]

Istituzione di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati.

(B.U. n. 21 del 22-5-1974).

 

Art. 1.

     La Regione promuove l'istituzione presso Enti ospedalieri o altri idonei enti sanitari pubblici di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati.

     Gli Enti di cui al primo comma realizzano la partecipazione dell'Associazione regionale veneta dei mutilati della voce alla organizzazione e gestione dei centri.

 

     Art. 2.

     Per le spese di primo impianto dei detti centri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti ospedalieri e agli altri enti che istituiscono i centri un contributo «una tantum» non superiore a L. 500.000 [2], per l'acquisto di attrezzature e arredi.

 

     Art. 3.

     Per concorrere alle spese di gestione dei centri di cui all'art. 1, la Giunta regionale corrisponde un contributo di L. 30.000 [3] per ogni laringectomizzato, avente la propria residenza abituale nel Veneto, sottoposto al trattamento di rieducazione fonetica.

 

     Art. 4.

     Le domande rivolte a ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

     Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) preventivo di spesa relativo all'acquisto di attrezzature e arredi per i contributi di cui all'art. 2;

     b) elenco dei laringectomizzati sottoposti al trattamento di rieducazione fonetica per i contributi di cui all'art. 3.

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e liquidati con decreto del Presidente della Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

     Nella prima applicazione della presente legge, le domande vanno presentate entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore e la liquidazione dei contributi va effettuata entro quattro mesi dalla stessa data.

 

     Art. 5.

     Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa annua di lire 9 milioni, di cui lire 3 milioni per i contributi previsti all'art. 2 e lire 6 milioni per i contributi previsti all'art. 3.

     Alla copertura della spesa per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 275 del bilancio di spesa, esercizio 1974.

     Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, viene iscritto il nuovo capitolo 316, così denominato: «Contributi per l'istituzione e la gestione di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati, con lo stanziamento di lire 9 milioni.

     La spesa afferente agli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

     Le somme non impiegate nello esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, secondo i limiti previsti dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Elevato a L. 1.500.000 dalla L.R. 12 gennaio 1979, n. 3 (B.U. n. 54 del 15-1-1979).

[3] Elevato a L. 40.000 dalla L.R. 12 gennaio 1979, n. 3 (B.U. n. 54 del 15-1-1979).