§ 4.4.142 - L.R. 16 agosto 2007, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/08/2007
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.


§ 4.4.142 - L.R. 16 agosto 2007, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”

(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni. [1]

     1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis - Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.

     1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

     2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

     3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell’Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.

     4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell’esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

     5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:

a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato A, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale”, della presente legge;

b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato B, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”, della presente legge.

     6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

     7. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

     8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.

     9. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all’articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell’ARPAV.”.

     2. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è integrata dagli Allegati A “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e B “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province svolgono l’attività di verifica e controllo preventivo necessaria all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2, nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Col medesimo provvedimento la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare all’autorità competente per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento delle somme medesime.

 

 

Allegato A (articolo 5 bis, comma 5, lettera a).

Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

 

I. ATTIVITÀ ENERGETICHE

 

I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW fino a 300 MW (ex 1.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di gas (ex 1.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Cokerie (ex 1.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (ex 1.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

II. INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE II SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

 

II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;

c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno (ex 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio (ex 4.2, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno (ex 4.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi (ex 4.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (ex 4.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi (ex 4.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

III. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

 

III.1 Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazione R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (ex 5.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (ex 5.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani (ex 5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

IV ALTRE ATTIVITÀ.

 

IV.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 6.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

 

Allegato B (articolo 5 bis, comma 5, lettera b).

Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

 

I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI.

I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati (ex 2.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora (ex 2.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (ex 2.3, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 2.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.5 Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (ex 2.5, lettere a) e b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 (ex 2.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI.

 

II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno (ex 3.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto (ex 3.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 (ex 3.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

III INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE III SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

 

III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) sostanze coloranti e pigmenti;

b) tensioattivi e agenti di superficie (ex 4.1, lettere j) e k) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

IV GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

 

IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (ex 5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

V ALTRE ATTIVITÀ.

 

V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 6.1, lettere a) e b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno (ex 6.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito (ex 6.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.4

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) (ex 6.4, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.5 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);

c) 750 posti scrofe (ex 6.6, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno (ex 6.7 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione (ex 6.8 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 maggio 2024, n. 12.