Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 18/11/2005 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. |
§ 4.4.112 – L.R. 18 novembre 2005, n. 15. [1]
Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.
(B.U. 22 novembre 2005, n. 109).
Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. La tariffa è determinata dall’Autorità d’ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. nell’ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.
2 ter. l’autorità d’ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.”.
[1] Abrogata dall'art. 14 della