Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/11/2004 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". |
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". |
Art. 6. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". |
Art. 7. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". |
Art. 8. 1. All'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma “4 bis”: |
§ 4.4.92 - L.R. 26 novembre 2004, n. 22.
Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
(B.U. 30 novembre 2004, n. 121).
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
“3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14, della
Art. 3. Modifiche all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) al comma 3 la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “centottanta”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
“8 bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
“Art. 16 bis. Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito.
1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con
2. Nelle more dell’operatività dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Autorità d’ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis dell'articolo 113 del
3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità d’ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli enti responsabili di bacino.
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:
a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 della
1. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 17 della
“c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;”.
2. La lettera c), del comma 5, dell'articolo 17 della
“c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'ambito è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 26 della
1. All’articolo 26 della
“7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del
1. All'articolo 39 della
“4 bis) le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l'utilizzo di appositi impianti.”.
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della