Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 27/06/1997 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e campo di applicazione. |
Art. 2. Definizione. |
Art. 3. Competenze della Regione. |
Art. 4. Competenze dei Comuni. |
Art. 5. Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso. |
Art. 6. Piano comunale dell'illuminazione pubblica. |
Art. 7. Disposizioni integrative del regolamento edilizio. |
Art. 8. Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici. |
Art. 9. Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici. |
Art. 10. Contributi regionali ai Comuni. |
Art. 11. Norme transitorie. |
Art. 12. Sanzioni. |
Art. 13. Norma finanziaria. |
§ 4.4.34 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22. [1]
Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
(B.U. n. 53 del 1 luglio 1997).
Art. 1. Finalità e campo di applicazione.
1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) alle installazioni impianti e strutture pubbliche, civili e militari la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
Art. 2. Definizione.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
Art. 3. Competenze della Regione.
1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 5;
b) l'incentivazione all'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
c) la divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.
Art. 4. Competenze dei Comuni.
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all'articolo 9 della
b) l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della
c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;
d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12;
e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.
Art. 5. Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso.
1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):
a) le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
c) i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della
f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.
2. Il PRPIL ha l'efficacia del piano di settore di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera a) della
3. Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Dell'adozione del PRPIL di cui al comma 3 è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.
5. Il PRPIL di cui al comma 3 è depositato presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Province ed è disponibile per la consultazione per sessanta giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul PRPIL di cui al comma 3, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PRPIL entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno ogni cinque anni; per aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.
9. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.
Art. 6. Piano comunale dell'illuminazione pubblica.
1. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
b) riduzione dell'inquinamento luminoso;
c) risparmio energetico;
d) miglioramento della qualità della vita e delle condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
2. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica indica, tra l'altro, le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.
Art. 7. Disposizioni integrative del regolamento edilizio.
1. I Comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.
Art. 8. Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici.
1. Sono tutelati dalla presente legge:
a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;
b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.
2. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'allegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta congiunta dell'UAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 9. Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici.
1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo. 2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui all'allegato A;
b) 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui all'allegato B.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un chilometro in linea d'aria dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.
4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.
6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate all'anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
Art. 10. Contributi regionali ai Comuni.
1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.
2. La Regione concede ai Comuni contributi per l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.
3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della
6. Per l'anno 1997 il termine di cui comma 3, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. Norme transitorie.
1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C.
2. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.
Art. 12. Sanzioni.
1. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.
2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 10 milioni.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.
Art. 13. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32 bis della
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, N. 22 RELATIVA A:
NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a)
Osservatori astronomici professionali:
1) Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune di Asiago
(Vicenza);
2) Osservatorio astrofisico dell'Università degli studi di Padova, in
comune di Asiago (Vicenza).
ALLEGATO B
(previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b)
Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione:
1) Osservatorio del Col Drusciè, Associazione Astronomica Cortinese, località Col Drusciè, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
2) Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili, località Vignui, in comune di Feltre (Belluno);
3) Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
4) Osservatorio "Giuseppe Colombo", Gruppo Astrofili di Padova, Via Cornaro 1b, in comune di Padova;
5) Osservatorio Collegio Pio X, Associazione Astrofili Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
6) Osservatorio del "Centro Incontri con la natura", Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa, (Treviso);
7) Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso);
8) Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di Dossobuono, in comune di Verona;
9) Osservatorio "Le Pleiadi", località Settimo, in comune di Pescantina (Verona);
10) Silo astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
11) Silo astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
12) Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio (Vicenza);
13) Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico: installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza).
ALLEGATO C
(previsto dall'articolo 11)
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna
1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogni qualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore accedente il tre per cento del flusso tonale emesso dalla sorgente.
4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
[1] Abrogata dall'art. 14 della