§ 4.4.27 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 38.
Assegnazione al Comune di San Vito di Cadore di un contributo annuale per la realizzazione dei "Corsi di cultura in ecologia".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/04/1995
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità e organizzazione.
Art. 2.  Contributo.
Art. 3.  Erogazione del contributo e rendiconto.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.4.27 - Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 38. [1]

Assegnazione al Comune di San Vito di Cadore di un contributo annuale per la realizzazione dei "Corsi di cultura in ecologia".

(B.U. 25 aprile 1995, n. 39).

 

Art. 1. Finalità e organizzazione.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale al comune di S. Vito di Cadore per la realizzazione dei corsi annuali di cultura in ecologia organizzati dal Comune stesso in collaborazione con l'Università di Padova, la provincia di Belluno e la comunità montana della Valle del Boite.

     2. I corsi di cultura in ecologia hanno lo scopo di fornire un aggiornamento sulla evoluzione degli studi del settore, al fine di integrare la preparazione scientifica e professionale dei tecnici preposti al controllo ambientale, alla tutela della natura e al governo del territorio montano, nonchè interessati allo studio e alla ricerca scientifica nelle discipline ambientali e all'insegnamento nelle scuole specializzate.

     3. L'organizzazione scientifica dei corsi è curata dalla cattedra di ecologia del Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali dell'Università di Padova, che provvederà a stabilire i programmi dei corsi, a convocare i docenti più qualificati nelle materie trattate, a redigere gli atti dei seminari e a mettere a disposizione le strutture didattiche e il proprio personale presso la sede del laboratorio di ecologia di San Vito di Cadore.

 

     Art. 2. Contributo.

     1. La concessione del contributo di cui all'articolo 1 è subordinata alla definizione tra il comune di S. Vito di Cadore, la provincia di Belluno e la comunità montana della Valle del Boite di una convenzione che disciplini gli apporti finanziari di tali enti che complessivamente dovranno assicurare un contributo non inferiore a quello della Regione e tale da garantire la copertura di almeno il cinquanta per cento degli oneri di realizzazione dei corsi.

 

     Art. 3. Erogazione del contributo e rendiconto.

     1. Entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il comune di S. Vito di Cadore presenta richiesta alla Giunta regionale, corredata da relazione illustrativa del corso da svolgersi nell'anno relativo al finanziamento, con analitica specificazione degli impegni finanziari.

     2. Entro il mese di gennaio la Giunta regionale delibera l'impegno del contributo di cui all'articolo 1, dandone comunicazione agli enti interessati.

     3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.

     4. Entro trenta giorni dalla chiusura del corso, il comune di S. Vito di Cadore presenta alla Giunta regionale un dettagliato resoconto sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili in lire 50 milioni per l'anno 1995, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo per competenza e cassa del capitolo n. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 13170 denominato "Contributo al comune di San Vito di Cadore per la realizzazione di corsi annuali di cultura in ecologia" con stanziamento di lire 50 milioni per competenza e cassa.

     3. Per gli esercizi finanziari 1996 e 1997 all'onere della presente legge si provvederà con lo stanziamento stabilito ai sensi dell'articolo 32 della legge di contabilità regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.