§ 4.4.2 - Legge Regionale 7 settembre 1979, n. 71.
Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/09/1979
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Censimento dei corpi idrici.
Art. 3.  Istituzione del catasto regionale delle acque.
Art. 4.  Contenuti del catasto.
Art. 5.  Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto.
Art. 6.  Normativa integrativa e di attuazione.
Art. 7.  Piano regionale di risanamento delle acque.
Art. 8.  Provvedimenti in materia digestione delle risorse idriche.
Art. 9.  Realizzazione del censimento dei corpi idrici, del piano di risanamento delle acque e del programma di studi e di ricerche riguardanti la gestione delle risorse idriche.
Art. 10.  Affidamento di consulenze.
Art. 11.  Erogazione di contributi.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norma di variazione di bilancio.


§ 4.4.2 - Legge Regionale 7 settembre 1979, n. 71. [1]

Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, e di gestione delle risorse idriche.

(B.U. n. 45 del 10-9-1979).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     Al fine di tutelare l'ambiente dalle contaminazioni e le sue componenti naturali, considerate come beni di interesse collettivo, nonché al fine di valorizzare e di impiegare in modo ottimale le risorse idriche disponibili, la Regione Veneto interviene secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Censimento dei corpi idrici.

     In attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la Giunta regionale procede al censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul territorio della Regione.

     I dati del censimento dovranno riguardare:

     a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

     b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

     Per la realizzazione del Centro regionale di informatica ambientale, nei settori dell'aria, dell'acqua e del suolo e per l'installazione di una rete di dispositivi per il controllo quali-quantitativo delle componenti ambientali da tutelare, in collaborazione con le Province e i Comuni, la Giunta regionale è autorizzata alla spesa di L. 500.000.000 previa redazione di piano per accertare l'idonea collocazione.

     A tal fine si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 50210 del bilancio dell'esercizio finanziario 1984 [2].

 

     Art. 3. Istituzione del catasto regionale delle acque.

     E' istituito il catasto regionale delle acque.

     Esso è formato dai dati raccolti in modo coordinato e continuativo, osservati i criteri generali e le metodologie di cui all'allegato 1) della deliberazione 4 febbraio 1977 emanata dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lett. b), della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.

     La Giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, o loro Consorzi, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare dello Stato in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

 

     Art. 4. Contenuti del catasto.

     I dati da inserire nel catasto in particolare concernono:

     a) caratteristiche idrologiche, usi diretti e indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;

     b) caratteristiche fisiche, chimiche o biologiche attinenti ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;

     c) numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati, in corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in fognatura;

     d) autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici e privati ai sensi dell'articolo 9, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

     e) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

 

     Art. 5. Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto.

     I dati del catasto sono raccolti dalla Giunta regionale, con l'ausilio delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, o loro Consorzi, che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

     La Giunta regionale emana le direttive e le istruzioni tecniche relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

 

     Art. 6. Normativa integrativa e di attuazione.

     La Regione emana la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali predisposti dallo Stato in applicazione dell'art. 2, primo comma, lettere d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, coordinandola con le specifiche norme per la tutela delle acque dall'inquinamento contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 171, nel D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, valide nel territorio di Venezia e suo entroterra e nella legge 5 marzo 1963, n. 366, valide nel territorio dell'ambito lagunare.

 

     Art. 7. Piano regionale di risanamento delle acque. [3]

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, lett. a) e dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale predispone un piano di risanamento delle acque articolato come segue:

     a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

     b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lett. a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

     c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

     d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lett. a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «istituzione del Servizio sanitario nazionale».

     Il piano regionale di risanamento delle acque è predisposto, sentiti i Comuni interessati, ed è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Provvedimenti in materia digestione delle risorse idriche.

     Al fine di una corretta, razionale ed economica gestione delle risorse idriche presenti sul territorio regionale nonché ai fini della difesa idraulica e del buon uso dello stesso territorio, la Giunta regionale, in aggiunta a quanto contemplato nei precedenti articoli, promuove nel campo delle acque un programma coordinato di studi e di ricerche, anche d'intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e con le Regioni aventi bacini idrografici in comune con la Regione del Veneto, articolato come segue:

     a) ricognizioni delle risorse idriche e delle relative disponibilità superficiali e sotterranee; loro distribuzione topografica e temporale ed entità delle variazioni e scarti rispetto ai valori medi pluriennali;

     b) accertamento dei consumi e dello stato dell'utilizzazione idrica per i vari settori (potabile e civile, irrigua, zootecnica, industriale, per navigazione e per altri usi);

     c) stima dei fabbisogni d'acqua pubblici e privati attuali e futuri, a medio e lungo termine, specifici e totali per i vari settori di utilizzazione e per zone;

     d) ricognizione della rete idrografica (fluviale e di bonifica) di interesse della Regione Veneto, effettuata per territori omogenei sotto il profilo idraulico (bacini o subbacini idrografici) ed individuazione delle possibilità ulteriori di utilizzazione e di regolazione delle relative risorse idriche, anche ai fini della difesa idraulica e di produzione di energia, compatibili con l'ambiente e con il buon uso del territorio;

     e) individuazione di massima delle scelte preferenziali e delle priorità per la destinazione delle risorse idriche disponibili (e cioè suscettibili di essere valorizzate tenendo conto di considerazioni ambientali, economiche e sociali) ai vari settori di utilizzazione più convenienti all'interesse pubblico generale ed alle esigenze regionali di sviluppo economico e sociale.

 

     Art. 9. Realizzazione del censimento dei corpi idrici, del piano di risanamento delle acque e del programma di studi e di ricerche riguardanti la gestione delle risorse idriche.

     Per il rilevamento dei dati, per l'esecuzione degli studi e delle ricerche necessari per il censimento dei corpi idrici, per la redazione del piano regionale di risanamento delle acque e per l'attuazione del programma riguardante la gestione delle risorse idriche, di cui ai precedenti artt. 2, 7 e 8, nonché per il conseguimento degli altri obiettivi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di enti, istituti universitari, istituti di ricerca studi tecnici e altri organismi specializzati negli studi e nella progettazione di opere pubbliche idrauliche, di acquedotto, fognatura e depurazione.

     I rapporti tra la Giunta regionale e gli enti e gli organismi di cui al precedente comma saranno regolati da convenzioni che dovranno altresì definire le procedure e le forme di collaborazione con gli enti locali impegnati, secondo le rispettive competenze, nell'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

     Art. 10. Affidamento di consulenze.

     Per la formazione della normativa integrativa e di attuazione di cui al precedente art. 6, per l'elaborazione ed il coordinamento degli atti in materia di gestione delle risorse idriche nonché, in particolare, per la supervisione degli atti e delle attività affidate a strutture interne all'Amministrazione regionale nella materia di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di consulenti estranei all'Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie o discipline che presentino interesse o abbiano attinenza con quanto regolato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalla presente legge.

     Per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

 

     Art. 11. Erogazione di contributi. [4]

     In attuazione dell'art. 19, primo comma ed ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane, contributi per l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici.

     Le modalità per l'erogazione nonché la misura dei contributi saranno fissate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     Per gli interventi di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese per l'esercizio 1979:

     a) L. 2.200.000.000 per i rilevamenti, le ricerche e gli studi di cui al precedente art. 9.

     b) L. 150.000.000 per le prestazioni di consulenza di cui al precedente art. 10;

     c) L. 800.000.000 per i contributi alle Province di cui al precedente art. 11.

     Alla spesa di complessive lire 3.150.000.000 di cui al comma precedente, si provvede:

     - in quanto a L. 3.000.000.000 mediante prelievo di pari importo dal cap. 196219760 «Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo»;

     - in quanto a L. 150.000.000 con imputazione all'apposito stanziamento iscritto al cap. 192019090 «Compensi ad estranei al l'Amministrazione per incarichi speciali».

 

     Art. 13. Norma di variazione di bilancio.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 vengono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Gli ultimi 2 commi dell'art. 2, già modificati dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 1980, n. 22 (B.U. n. 21/1980), sono così sostituiti dall'art. 3 della L.R. 22 maggio 1984, n. 22 (B.U. n 24/1984).

[3] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 1980, n. 22 (B.U. n. 21/1980).

[4] L'art. 11 già modificato dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1980 n. 22 è stato abrogato dall'art. 66 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33.