Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 28/12/1998 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Concessione contributi per auto di nuova immatricolazione. |
Art. 3. Concessione contributi ai comuni capoluogo. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 4.3.43 - Legge Regionale 28 dicembre 1998, n. 32. [1]
Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico dei pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani.
(B.U. n. 117 del 31 dicembre 1998).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del traffico automobilistico nelle diverse reti autostradali, urbane ed extraurbane e di attuare una mobilità supportata da ausili informatici all'interno delle aree urbane la Regione Veneto incentiva:
a) l'installazione del sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale sulle auto di nuova immatricolazione acquistate nel territorio regionale;
b) la sperimentazione da parte dei comuni capoluogo interessati, di sistemi di accesso selezionato ad aree individuate, o a parcheggi, attraverso l'uso di strumenti di riconoscimento e rilevamento automatizzati in ingresso e in uscita.
Art. 2. Concessione contributi per auto di nuova immatricolazione.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione concede un contributo pari a metà del costo dei sistemi elettronici di riconoscimento e rilevamento, agli acquirenti di veicoli di nuova immatricolazione nel territorio regionale dotati di sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale.
2. Con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità specifiche per la erogazione del contributo.
Art. 3. Concessione contributi ai comuni capoluogo.
1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione concede ai comuni capoluogo che presentino apposito progetto di sperimentazione, un contributo sino al limite massimo del cinquanta per cento della spesa prevista e per un importo non superiore a lire 200 milioni.
2. Con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di sperimentazione e per la erogazione del contributo.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri previsti dalla presente legge quantificati in lire 300 milioni per quanto previsto dall'articolo 2 e in lire 1.400 milioni per quanto previsto dall'articolo 3, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:
- n. 45292 denominato "Interventi per l'accesso automatico dei veicoli immatricolati nel Veneto sulla rete autostradale" con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza;
- n. 45294 denominato "Contributi ai comuni capoluogo per interventi relativi all'accesso automatico dei veicoli nei percorsi cittadini a mobilità regolamentata" con lo stanziamento di lire 1.400 milioni in termini di competenza.
3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della
[1] Abrogata dall'art. 1 della