Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 03/06/1997 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea [...] |
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.3.39 - Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 21.
Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.
(B.U. n. 46 del 6 giugno 1997).
Art. 1. Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della
1. Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.