§ 4.3.36 - Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 19.
Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54"Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale" e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:30/07/1996
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36.
Art. 2.  Criteri di indirizzo.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.36 - Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 19.

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54"Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e integrazioni. [*]

(B.U. 2 agosto 1996, n. 70).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36. [1]

 

     Art. 2. Criteri di indirizzo.

     1. Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle agevolazioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera criteri di indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il riparto dei contributi.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, quantificato in lire 300.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale capitolo n. 80210 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996 e iscrizione della somma di lire 300.000.000 al capitolo n. 45754 così denominato "Contributo per incentivare l'uso dei servizi di trasporto pubblico delle fasce deboli dell'utenza di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54".

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, fatto salvo quanto disposto dall'art. 49 della medesima L.R. n. 25/1998.

[1] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 8 maggio 1985, n. 54.