§ 4.1.42 - Legge Regionale 16 maggio 1997, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10"Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:16/05/1997
Numero:14


Sommario
Art. 17.  Disposizioni in materia di conguaglio di canoni.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.42 - Legge Regionale 16 maggio 1997, n. 14. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10"Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

(B.U. n. 41 del 20 maggio 1997).

 

     Artt. 1. - 16. [2]

 

Art. 17. Disposizioni in materia di conguaglio di canoni.

     1. Gli enti gestori provvedono al conguaglio tra i canoni dovuti ai sensi del comma 1 dell'articolo 35, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e quelli dovuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 2 aprile 1996, n. 10.