Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 16/05/1997 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 17. Disposizioni in materia di conguaglio di canoni. |
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.1.42 - Legge Regionale 16 maggio 1997, n. 14. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10"Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
(B.U. n. 41 del 20 maggio 1997).
Artt. 1. - 16. [2]
Art. 17. Disposizioni in materia di conguaglio di canoni.
1. Gli enti gestori provvedono al conguaglio tra i canoni dovuti ai sensi del comma 1 dell'articolo 35, della
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall'art. 54 della
[2] Modificano ed integrano la