Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 06/05/1985 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Varianti agli strumenti urbanistici generali per il recupero di insediamenti abusivi). |
Art. 3. (Contributo di concessione per la sanatoria delle opere abusive). |
Art. 4. (Rinvio). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.1.24 - Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 52. [1]
Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle opere abusive. [2]
(B.U. n. 19 del 10 maggio 1985).
Art. 1. (Oggetto).
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in armonia con i principi previsti dagli articoli 29 e 37 della
Art. 2. (Varianti agli strumenti urbanistici generali per il recupero di insediamenti abusivi).
I comuni adottano, con le modalità di cui al Capo III del Titolo IV della
Non possono formare oggetto di variante, ai sensi della presente legge, gli insediamenti consistenti nelle opere di cui all'articolo 33 della
Le varianti per il recupero degli insediamenti abusivi possono essere adottate qualora riguardino:
1) un insieme di edifici caratterizzato dalla presenza di alcuni lotti edificati contigui, ubicati lungo le strade;
2) un gruppo di case contigue o vicine con distanza non superiore a 50 metri;
3) singoli fabbricati a uso produttivo o commerciale, qualora vi sia la necessità di dotarli di opere di urbanizzazione.
L'adozione delle varianti per gli insediamenti individuati nel comma precedente è obbligatoria qualora si tratti di aree contigue a zone edificate o edificabili in base allo strumento urbanistico generale e gli insediamenti consistano in un insieme di almeno 20 edifici.
Qualora gli insediamenti siano ubicati in zone dichiarate sismiche il Comune deve acquisire il parere dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente, che potrà imporre altresì la realizzazione di idonee modifiche alle strutture degli edifici.
Nelle varianti dovranno essere contenuti:
a) l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e da realizzare, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III della
b) l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici al servizio dell'insediamento con l'indicazione degli adeguamenti eventualmente necessari;
c) un programma finanziario per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione e di adeguamento dei pubblici servizi necessari, i cui oneri per la porzione correlata alle esigenze degli insediamenti, dovranno essere posti a carico dei proprietari degli immobili abusivi;
d) uno schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli immobili abusivi, ove siano definite le modalità di concorso tra detti proprietari nelle spese occorrenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione, ivi comprese la cessione al Comune e il vincolo di destinazione delle aree necessarie; dette spese e il costo dell'acquisizione delle aree, da destinare a servizi pubblici e/o opere di urbanizzazione per gli insediamenti da recuperare, sono posti integralmente a carico dei proprietari degli immobili abusivi.
Qualora gli insediamenti siano ubicati in zone interessate da vincoli di cui alla
I termini previsti dall'articolo 42 della
La variante è approvata dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico regionale previsto al capo primo della
L'approvazione da parte della Giunta regionale delle varianti di cui al presente articolo, o l'inutile decorrenza del termine stabilito al comma precedente per la sua approvazione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esse previste.
Art. 3. (Contributo di concessione per la sanatoria delle opere abusive).
Il contributo di concessione, che deve essere versato al Comune ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate abusivamente dopo il 30 gennaio 1977 è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo V della
Per le opere realizzate abusivamente dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, deve essere versata una somma corrispondente alla metà degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi dell'art. 82 della
Dalle somme di cui ai commi precedenti è detratto fino a concorrenza il valore attuale delle opere già realizzate a spese degli interessati.
Tale valore è quantificato in base ad apposita relazione a firma di professionista abilitato da allegare alla domanda di sanatoria, salvo riscontro di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.
A scomputo totale o parziale del contributo determinato ai sensi dei commi precedenti, gli interessati possono impegnarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune con le modalità di cui all'articolo 86 della
La misura del contributo di cui al secondo comma è ridotta del 50 per cento qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:
a) eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'entrata in vigore della
b) destinate ad attività commerciale con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
c) destinate ad attività sportive culturali, sociali o sanitarie, ovvero destinato a opere religiose o a servizi di culto.
Nel caso previsto dal settimo comma dell'art. 35 della
Art. 4. (Rinvio).
Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Per effetto dell'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dal comma 1, art. 3 della
[5] Comma così sostituito dal comma 2, art. 3 della
[6] Comma così sostituito dal comma 3, art. 3 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della