Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 31/05/1980 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Alle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, è concesso, con deliberazione della Giunta regionale, un contributo annuo della durata di 15 anni per il pagamento [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni l'anno, decorrente dall'esercizio 1982 e sino all'esercizio 1996, si fa fronte mediante utilizzazione della [...] |
§ 4.1.13 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 84. [1]
Concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti da cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68 - lettera b) - della legge 22-10-1971, n. 865.
(B.U. n. 36 del 5-6-1980).
Alle cooperative edilizie di cui alla
Il contributo è determinato per un importo costante pari a un quinto del tasso nominale annuo applicato a ciascun mutuo dagli Istituti mutuanti, calcolato sull'ammontare della somma mutuata, da erogare direttamente all'Istituto mutuante in due soluzioni semestrali posticipate.
Qualora in sede di frazionamento i singoli beneficiari non risultino in diritto di ottenere il mutuo agevolato a norma della richiamata
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni l'anno, decorrente dall'esercizio 1982 e sino all'esercizio 1996, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980/1982.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] L'originario comma secondo è sostituito dagli attuali commi secondo e terzo dall'art. 26 della L.R. 10-9-1982 n. 48.