Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 31/01/2003 |
Numero: | 144 |
§ 3.9.51 - D.G.R. 31 gennaio 2003, n. 144.
Modifiche al regolamento d’uso del Marchio regionale collettivo Vetro artistico di Murano. L.R. 23 dicembre 1994, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni.
(B.U. 11 marzo 2003, n. 27).
L'Assessore Floriano Pra, riferisce quanto segue.
La
Il primo anno di effettiva applicazione della
In particolare nella riunione del 31 ottobre 2002 il Comitato di tutela del Marchio, a ciò competente ai sensi dell'art. 7, letto a) della L.R. 701l994, ha proposto di apportare al regolamento d'uso le modifiche di seguito elencate:
a) all'art. 4, letto a) l'eliminazione del requisito della pregressa iscrizione per due anni al registro delle imprese o all' albo delle imprese artigiane. Infatti richiedere il possesso di tale requisito potrebbe portare a respingere la domanda di concessione d'uso del marchio presentata da aziende vetrarie di antica tradizione solo perché formalmente tali imprese risultano iscritte al registro o all'albo da meno di due anni (come potrebbe accadere, per esempio, nel caso di successione ereditaria o di cambiamento di forma giuridica);
b) all’art. 6, nel capoverso relativo ai vetri di prima lavorazione, l'eliminazione dell'inciso «non di produzione propria» riferito al rottame di vetro da riutilizzare nella produzione, e sua sostituzione con l'inciso «non prodotto a Murano». Non ha infatti senso limitare l'utilizzo dei rottami di vetro (c.d. cotisso) solo a quelli derivati dagli scarti della propria produzione, essendo sufficiente per garantire l'origine della materia prima la provenienza da produzioni effettuate nell'Isola di Murano;
c) all'art. 13 relativo al modo di utilizzazione del marchio, alla voce carta da imballaggi e nastro, l'aggiunta della precisazione «per le confezioni dei prodotti realizzati secondo le prescrizioni del presente regolamento» al fine di impedire che le imprese concessionarie utilizzino imballaggi con il contrassegno del Marchio anche per le confezioni di prodotti che non possono fregiarsi del Marchio medesimo e quindi per evitare confusione a danno dei consumatori;
d) all'art. 14 l'aggiunta dell'inciso «Gli imprenditori concessionari devono apporre il contrassegno del marchio su almeno il 60% dei propri prodotti realizzati con le modalità di cui al presente regolamento». Tale modifica è finalizzata ad impedire che gli imprenditori, i quali hanno ottenuto la concessione d'uso del Marchio, lo utilizzino solo nelle insegne e nelle comunicazioni nei confronti dei consumatori (pubblicità, lettere intestate ecc.) senza in concreto utilizzarlo sui prodotti, facendo così venire meno una delle finalità principali della concessione d'uso del Marchio, cioè quella di garantire al cliente la provenienza e la qualità dei prodotti;
e) all'art. 15 l'aggiunta dell'inciso «I contrassegni per i prodotti finiti sono forniti esclusivamente dalla Regione Veneto o dal Consorzio gestore del marchio». Con tale prescrizione si vuole rendere più difficile la contraffazione dei contrassegni recanti il logo del marchio, evitando che gli stessi possano essere prodotti in proprio dalle imprese vetrarie;
f) all'art. 15 in fine, per i medesimi motivi di cui al precedente punto c), l'aggiunta del seguente inciso «E' vietato l'utilizzo di imballaggi e nastro adesivo contenenti il logo del marchio per oggetti non prodotti con le modalità di cui al presente regolamento d'uso».
Si propone, inoltre, di affidare l'incarico di depositare presso l'UAMI di Alicante il regolamento d'uso modificato come sopra, alla società Venimm srl, che ha già provveduto a depositare il
Circa le modifiche da apportare allo schema di domanda di concessione d'uso, si ritiene opportuno non richiedere più la copia del libro matricola, ma solo la dichiarazione del numero degli addetti dell'impresa. Ciò al fine di alleggerire la documentazione da allegare alla domanda, come richiesto anche da Unindustria - Venezia al Consorzio Promovetro con nota del 3 luglio 2002 e direttamente alla Regione Veneto con nota del 2 settembre 2002.
Concludendo il relatore sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:
La Giunta regionale
Udito il relatore Floriano Pra, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale in particolare con le disposizioni contenute nell'art. 43 della
Visto la
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 2570 c.c. «marchi collettivi».
Vista la
Vista la
Vista la DGR n. 1390 del 2 aprile 1996 – Approvazione del regolamento d'uso del Marchio;
Vista la DGR 3176 del 22 luglio 1996 - Approvazione concorso di idee per l'identificazione del logotipo del Marchio;
Vista la DGR n. 2599 del 10 ottobre 2001 - Modalità di presentazione delle domande di concessione d'uso del Marchio «Vetro artistico di Murano»;
Vista la DGR. n. 2753 del 19 ottobre 2001 - Approvazione della convenzione per l'affidamento della gestione del Marchio;
Vista la DGR 2271 del 9 agosto 2002 - Concessione dell'uso del Marchio;
Viste le risultanze della riunione del Comitato di tutela del Marchio del 31 ottobre 2002;
delibera
1) di approvare le modifiche al regolamento d'uso del Marchio regionale collettivo Vetro artistico di Murano di cui alla
2) di approvare il Regolamento d'uso, con le modifiche di cui al punto precedente, riportato nell' allegato A) di pagine sette, che viene a fare parte integrante della presente deliberazione;
3) di affidare l'incarico di depositare il regolamento d'uso del Marchio così modificato presso l'UAMI di Alicante (Spagna) alla società Venimm srl con sede a Venezia - Mestre. via Torino 107/a (P. IVA 02545130276);
4) di impegnare, per la finalità di cui al punto 3), la cifra di euro 900.00 sul capitolo 030036 «Iniziative regionali in materia di marchi» del bilancio di previsione dell'esercizio 2003, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale importo sarà liquidato con decreto del Dirigente della competente struttura, ai momento dell'emissione della fattura da parte della società incaricata, che si prevede avverrà entro il 2003:
5) di approvare le modifiche alle modalità di presentazione delle domande di concessione d'uso del Marchio Vetro artistico di Murano come descritte in narrativa:
6) di approvare lo schema di domanda, con le modifiche di cui al punto precedente, riportato all'allegato B), di pagine due, che viene a fare parte integrante della presente deliberazione:
Allegato A alla DGR n. 144 dei 31.01.2003
Marchio del Vetro artistico di Murano
Regolamento d'uso
1. La Regione del Veneto è titolare esclusiva del marchio «Vetro artistico di Murano» di cui alla
2. Tale marchio è stato registrato presso l'ufficio per l’Armonizzazione nel mercato interno di Alicante con il n. 481812.
3. La raffigurazione grafica del marchio «Vetro artistico di Murano» è contenuta nel relativo manuale «immagini e norme d'uso».
4. La Giunta Regionale. su parere del Consorzio gestore del marchio di cui all' art. 5 bis della
a) siano regolarmente iscritte al registro imprese e/o all’albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCLA.A.) con voci principali attinenti la produzione del vetro;
b) risultino attive in tali registri:
c) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali. assistenziali e assicurativi relativi a titolari e dipendenti;
d) non risultino in procedura concorsuale concordato preventivo o in fallimento:
e) il titolare, i soci, i familiari collaboratori, non risultino condannati con sentenze penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza commerciale:
f) non risultino protestati nei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta di uso del marchio:
g) non risultino aperti a loro carico procedimenti da pane di enti pubblici nazionali od internazionali per comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione vetraria muranese;
h) siano adeguatamente strutturate in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale produzione, tenuto conto dell'apporto dei titolari dei soci e dei collaboratori.
5. L'uso del marchio non sarà consentito per prodotti che vengono semilavorati fuori dall'isola di Murano.
6. L'uso del marchio può essere consentito esclusivamente per prodotti realizzati nell'isola di Murano, secondo criteri che pur innovativi, siano coerenti con la tradizione muranese quali:
Vetri di prima lavorazione: vetri sodocalcici trasparenti, colorati (opachi prodotti in forno a crogiolo o a vasca dalla fusione di miscele vetrificabili costituite da materie prime naturali e sintetiche e rottame di vetro ad esclusione del rottame di vetro non prodotto a Murano. La lavorazione viene effettuata prevalentemente a mano e/o con soffiatura a bocca. L'uso di macchine semiautomatiche, centrifughe o presse deve rappresentare un supporto meramente tecnologico rispetto al più prevalente intervento dell'uomo svolto nell'ambito creativo, ideativo di design e del controllo della qualità. Gli oggetti di vetro così ottenuti vengono sottoposti ad un adeguato ciclo termico di raffreddamento\ricottura), in forni o muffole di ricottura opportunamente attrezzati con apparecchiatura di controllo della temperatura quali: termocoppie e registratori.
Articoli per illuminazione: per essi vale quanto già riportato per i vetri di prima lavorazione.
Vetri incisi: tramite asporto di vetro dalla superficie dell'oggetto con utensili diamantati o la tradizionale ruota in pietra abrasiva o in metallo ricoperta da polveri abrasive aliversa granulometria per realizzare una decorazione ad intaglio, a rilievo, per arrotatura.
Vetri decorati*: applicazione manuale sulla superficie del vetro di smalti bianchi e colorati, decorazioni in smalto (fiore, foglie, cordoli), oro, lustri, decalcomanie e successive cottura dell'oggetto per assicurare l'adesione del decoro alla superficie del vetro;
Vetri decorati per acidatura*: con soluzioni di acido fluoridrico e sali a base di fluoro che corrodono e satinano la superficie del vetro posta a diretto contatto con esse;
Vetro decorati per sabbiatura*: con getto ad alta pressione di aria e sabbia o microsfere di materie ad elevata durezza che abrade la superficie del vetro da essa investita;
Vetri molati*: vetri sottoposti all'azione abrasiva di una mole diamantata o in pietra abrasiva o metallica ricoperta da polveri di carburo di silicio a granulometria variabile dispersa in acqua, per realizzare superfici piane o curve o sfaccettature a scopo decorativo. Le superfici molate possono poi essere lucidate sotto l'azione di un disco di sughero o di panno compresso, umidificati da una sospensione acquosa di ossido di cerio.
* Tutti i vetri sottoposti ai diversi tipi di decorazione ed a molatura devono essere prodotti nell'isola di Murano.
Lavorazioni murrine: viene innanzi tutto prodotta la canna murrina o a millefiori, ottenuta con levate successive ed eventuali sagomature di vetri diversi, allo scopo di ottenere strati vitrei concentrici di vario tipo di vario colore formanti in sezione il motivo decorato voluto.
La canna murrina viene quindi tagliata in brevi segmenti da 1-2 cm di lunghezza detti appunto murrine, questi sono appoggiati verticalmente su una piastra metallica rivestita di argilla in modo da comporre il disegno desiderato.
La piastra viene poi riscaldata in forno affinché le murrine possano aderire l'una all'altra, ultimata tale operazione il manufatto di vetro così ottenuto viene modellato con ulteriori trattamenti termici e successivamente molato e lucidato.
Specchi: eseguiti impiegando come vetro di fondo il vetro piano industriale mentre le decorazioni (foglie, fiori, canne, vetri incisi etc.) utilizzate per la realizzazione della cornice, sono tutti oggetti prodotti a Murano. Il valore aggiunto delle decorazioni realizzate dovrà rappresentare almeno il 70% del valore commerciale complessivo dell'oggetto.
Conterie: perle di vetro colorate, di varie dimensioni ottenute con un procedimento che si articola nelle seguenti fasi:
1) tirature del tubo di vetro e taglio di esso in segmenti;
2) riempimento del foro dei segmenti con polvere di marmo e di carbone;
3) arrotondamento a caldo dei segmenti all'interno dei «buratti» per ottenere le perle;
4) estrazione della polvere di marmo e di carbone dal foro delle perle e loro lucidatura finale.
Vetri a lume: oggetti realizzati con l'impiego di bacchetta di vetro prodotta a Murano di varie forme e colori, fusa per mezzo di uno o più bruciatori alimentati con gas. Tali oggetti devono ispirarsi alla tradizione muranese di standard qualitativo elevato o di particolare pregio innovativo vetri a lume.
Perle: realizzate con la tecnica del vetro a lume utilizzando la bacchetta di vetro prodotta a Murano.
7. Le aziende che intendono fare uso del Marchio dovranno presentare specifica domanda alla Giunta regionale, tramite il Consorzio gestore del Marchio secondo le modalità specificate con una apposita delibera della Giunta stessa.
8. La Regione del Veneto, su segnalazione del Comitato di Tutela o del Consorzio Gestore del marchio, può effettuare i controlli necessari per accettare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nella domanda di concessione d'uso del marchio.
9. La Regione è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego delle domande di concessione dell'uso del Marchio entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Consorzio gestore incaricato dell'istruttoria.
Avverso il provvedimento di diniego è ammesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. 70/94, il ricorso in opposizione alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.
10. La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 comporterà l'immediata estinzione del diritto all'uso del marchio.
11. La Regione del Veneto deve dare pubblicità della perdita del diritto d'uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
12. Le aziende autorizzate all'uso del marchio devono accettare espressamente ogni clausola del presente regolamento d'uso e del manuale «Immagini e norme d'uso».
13. Le aziende autorizzate potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente regolamento e con le forme e le modalità di cui al manuale «Immagini e norme d'uso», per esempio:
su carte da lettere e relative buste;
su biglietti da visita;
su carta da imballaggi e nastro adesivo per le confezioni dei prodotti realizzate secondo le prescrizioni del presente regolamento;
su cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
in siti web;
su pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa; su targhe e insegne:
su prodotti finiti;
in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero;
14. Le modalità d'uso del marchio devono essere preventivamente approvate per ogni singolo utilizzatore e i relativi contenuti fanno parte integrante di ogni singolo contratto di concessione d'uso. Gli imprenditori concessionari devono apporre il contrassegno del marchio su almeno il 60% dei propri prodotti realizzati con le modalità di cui al presente regolamento d'uso. Il mancato rispetto di tale obbligo potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni di cui al punto 22.
15. Il marchio deve essere usato nella sua grafica originale riportata nel manuale «Immagini e norme d'uso» con espresso divieto di modifiche o cambiamenti. I contrassegni per i prodotti finiti sono forniti esclusivamente dalla Regione Veneto o dal Consorzio gestore del marchio. E' vietato l'utilizzo di imballaggi e nastro adesivo contenenti il logo del marchio per oggetti non prodotti con le modalità di cui al presente regolamento d'uso.
16 Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'impresa utilizzatrice.
Il marchio deve sempre essere apposto sulla parte in vetro del prodotto;
17. Il marchio può essere concesso, e deve conseguentemente essere utilizzato, solo per quei prodotti aziendali realizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nel manuale «Immagini e norme d'uso».
18. I concessionari devono evitare che i prodotti con il marchio vengano posti in vendita, da sé, dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai rivenditori in modo promiscuo rispetto ad altri prodotti vetrari senza il marchio. Questi ultimi dovranno essere sempre visibilmente e chiaramente divisi dai precedenti e senza alcuna possibilità di confusione o inganno dei consumatori.
19. I contrassegni da riportare sui prodotti ai sensi del precedente art. 13 dovranno avere le caratteristiche, le forme, le dimensioni e i colori riportati nel manuale «Immagini e norme d'uso». A ciascuna azienda sarà assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati.
20. L'azienda che non ottemperi alle modalità d'uso del marchio previste nel presente regolamento e a quelle riportate nel manuale «Immagine e norme d'uso» del Marchio sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 22.
21. Il corretto uso del Marchio e il pieno rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo della Regione del Veneto, su segnalazione del Consorzio gestore del Marchio, il quale potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo.
Gli incaricati della Regione e/o quelli del Consorzio gestore del marchio possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso, nelle sedi delle aziende utilizzatrici.
22. Il Consorzio gestore del marchio può presentare proposte di sanzioni per le violazioni della L.R. 70/94, del presente regolamento d'uso e del manuale «immagini e norme d'uso».
La Regione del Veneto, qualora sia accertate le violazioni di cui sopra, provvede ad applicare le seguenti sanzioni:
censura: nel caso di violazioni di lieve entità, che rivelino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino gravi danni all'immagine del marchio stesso;
diffida: nel caso di violazioni più gravi, in cui non sia accertata la buona fede da parte dell' utilizzatore e creino un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
revoca: in caso di gravissime violazioni alla L.R. 70/94, al regolamento d'uso o al manuale «immagini e norme d'uso», che rechino danno all'immagine del marchio stesso, nonché nel caso di reiterate minori violazioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.
23. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'azienda a mezzo di lettera raccomandata a/r con le relative motivazioni.
24. Ciascuna azienda concessionaria del Marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla Regione del Veneto ed al Consorzio gestore del marchio, ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fossero a conoscenza, lesivi dell'immagine del Marchio stesso, o comunque contrari alle norme del regolamento d'uso.
25. La Giunta regionale può predisporre modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia al momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici.
26 La concessione d'uso del Marchio alle imprese è di durata triennale, salvo rinnovo dello stesso da parte della Giunta regionale.
Allegato B
(Omissis).