§ 3.9.30 - Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 12.
Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:07/05/1996
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato triveneto di promozione e sviluppo.
Art. 3.  Compiti del Comitato triveneto di promozione e sviluppo.
Art. 4. 
Art. 5.  Rappresentanza della Regione.
Art. 6.  Pubblicizzazione.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.30 - Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 12.

Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese.

(B.U. 10 maggio 1996, n. 45).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi programmatici di crescita economica, promuove lo sviluppo del mercato dei valori mobiliari nel proprio territorio, allo scopo di favorire i processi di capitalizzazione delle imprese.

     2. A tal fine, la Regione, nei limiti posti dalle leggi dello Stato, previa intesa con le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, concorre:

     a) a facilitare l'accesso alla quotazione delle piccole e medie imprese del Veneto presso l'istituendo Mercato telematico delle piccole e medie imprese (METIM);

     b) a diffondere informazioni presso il pubblico finalizzate all'acquisto delle azioni e obbligazioni delle piccole e medie imprese;

     c) ad assicurare il coordinamento degli indirizzi programmatici comuni relativi alla promozione del mercato nell'area interregionale di loro competenza.

 

     Art. 2. Comitato triveneto di promozione e sviluppo.

     1. La Giunta regionale, in accordo con le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuove le iniziative necessarie per la costituzione di un Comitato locale per il mercato di cui all'articolo 7 del Regolamento della CONSOB 30 settembre 1994, n. 8469 e successive modifiche, denominato Comitato triveneto di promozione e sviluppo nella forma di società per azioni (CTPS spa).

     2. Hanno facoltà di acquisire partecipazioni azionarie nella società di cui al comma 1, fin dalla costituzione, i seguenti soggetti:

     a) le società finanziarie della Regione del Veneto, delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

     b) le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del triveneto;

     c) ogni altro soggetto previsto dall'articolo 7 del Regolamento CONSOB 30 settembre 1994, n. 8469 e successive modifiche.

     3. La Regione partecipa al Comitato di cui al comma 1 mediante la Veneto Sviluppo spa.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è disposto uno stanziamento di lire 1.500.000.000 a favore della Veneto Sviluppo spa per la sottoscrizione delle quote azionarie di partecipazione al Comitato triveneto di promozione e sviluppo.

 

     Art. 3. Compiti del Comitato triveneto di promozione e sviluppo.

     1. Il Comitato di cui all'articolo 2 svolge i compiti previsti dall'articolo 7 del Regolamento CONSOB 30 settembre 1994, n. 8469 e successive modifiche.

 

     Art. 4. [1]

     1. La Giunta regionale promuove, con le modalità ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, le iniziative necessarie per la costituzione di una società per azioni d'investimento a capitale variabile, denominata NORDEST SICAV spa, di cui deve essere riservata alla Regione una quota di partecipazione di lire 1.500 milioni [2].

     2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la società Veneto Sviluppo spa a sottoscrivere le quote ed a svolgere tutte le azioni di promozione e costituzione della società NORDEST SICAV spa con uno stanziamento di lire 1 miliardo. (capitolo n. 20018).

     3. Possono essere soci fondatori della NORDEST SICAV spa oltre alla Regione del Veneto, anche le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, altri enti pubblici, società che per legge esercitano attività di pubblico interesse, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare e altre società che operano nel settore dell'intermediazione e gestione del risparmio.

     4. La Veneto Sviluppo spa, quale fiduciaria, partecipa in nome e per conto della Regione del Veneto alla NORDEST SICAV spa, costituita ed operante nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a condizione che:

     a) la società abbia per oggetto l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni;

     b) gli investimenti della società in strumenti finanziari non quotati avvengano esclusivamente in valori mobiliari emessi da società aventi sede legale od operatività prevalente nel triveneto o, subordinatamente, da società la cui presenza nell'area menzionata sia significativa ai fini della crescita economica delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia nonché Trentino Alto Adige [2].

 

     Art. 5. Rappresentanza della Regione.

     1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della NORDEST SICAV spa dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

 

     Art. 6. Pubblicizzazione.

     1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata a sottoscrivere d'intesa con le Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, apposite convenzioni al fine di assicurare sui maggiori quotidiani locali e su quelli finanziari nazionali, adeguata informazione sulla natura e le caratteristiche dei titoli quotati nel mercato locale oltre che pubblicizzare le tendenze essenziali dell'economia veneta.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante imputazione al capitolo n. 80230 denominato: "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo", bilancio 1996, che offre disponibilità. Per gli esercizi futuri, si provvederà con i fondi che saranno iscritti nel medesimo capitolo o nei capitoli corrispondenti dei relativi bilanci di previsione per gli stessi esercizi.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.