Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 23/12/1994 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Aggiunta di articolo. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.9.24 - Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72.
Integrazione alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".
(B.U. 27 dicembre 1994, n. 109).
Art. 1. Aggiunta di articolo.
1. Dopo l'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 3 miliardi, per l'anno 1994 si provvede con il fondo già iscritto al capitolo n. 21016 del Bilancio di previsione 1994.
2. Per gli oneri 1995 e successivi, si provvederà con i fondi che saranno iscritti nel medesimo capitolo o nei capitoli corrispondenti dei relativi bilanci di previsione per i medesimi esercizi.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.