§ 3.8.30 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 34.
Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti" e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:05/09/1997
Numero:34


Sommario
Art. 13.      1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della lettera h), comma 1, articolo 3, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come [...]
Art. 14.      1. Sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 nonché il comma 4 dell'articolo 28 così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e la lettera e) del [...]


§ 3.8.30 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 34.

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti" e successive modificazioni.

(B.U. n. 73 del 9 settembre 1997).

 

     Artt. 1. - 12. [1]

 

Art. 13.

     1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della lettera h), comma 1, articolo 3, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'art. 2, in corso all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 come modificato dall'articolo 7, della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. Sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 nonché il comma 4 dell'articolo 28 così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 30, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33.

 

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 28 giugno 1988, n. 33.