Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 22/06/1993 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Subdelega alle province. |
Art. 2. Comitato provinciale prezzi. |
Art. 3. Commissione consultiva provinciale prezzi. |
Art. 4. Procedure di funzionamento. |
Art. 5. Competenze regionali. |
Art. 6. Abrogazione. |
Art. 7. Disposizioni transitorie. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Modifica dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modificazioni. |
§ 3.8.19 - Legge regionale 22 giugno 1993, n. 17. [1]
Subdelega alle province delle funzioni amministrative delegate alla Regione in materia di controllo dei prezzi e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 «Interventi in materia di tutela dei consumatori».
(B.U. n. 53 del 25 giugno 1993).
Capo I
Subdelega alle Province delle funzioni amministrative in materia di controllo dei prezzi
Art. 1. Subdelega alle province.
1. Le funzioni amministrative in materia di controllo dei prezzi delegate alla Regione dalla lettera c), comma 1 dell'art. 52 del
Art. 2. Comitato provinciale prezzi.
1. Presso ciascuna provincia, è istituito il Comitato provinciale prezzi composto da:
a) il presidente della provincia, o un assessore provinciale delegato, che lo presiede;
b) il sindaco di uno dei comuni della provincia designato dall'Anci- Veneto;
c) l'intendente di finanza;
d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
e) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;
f) il dirigente dell'ufficio del genio civile;
g) il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
h) il dirigente del dipartimento per il commercio e i mercati della Regione;
i) un componente scelto dal consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno dalle categorie degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione;
l) un rappresentante dei consumatori;
m) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
2. Il Comitato determina prezzi e tariffe di beni o servizi indicati da norme statali o regionali o da disposizioni di organi a ciò preposti.
3. Nell'esercizio delle funzioni subdelegate l'Amministrazione provinciale impartisce al Comitato provinciale prezzi le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento della Giunta regionale nonché le istruzioni e direttive statali comunicate tramite il presidente della Giunta regionale.
4. L'Amministrazione provinciale assicura che il Comitato, in collaborazione con l'Osservatorio regionale prezzi e consumi, rediga annualmente una relazione sull'andamento dei prezzi amministrati e concordati nonché sulle esigenze e sui problemi manifestatisi nell'esercizio delle funzioni subdelegate, da trasmettere alla Giunta regionale.
5. I provvedimenti assunti dal Comitato sono definitivi e di essi viene inviata copia al Commissario del Governo ed al Presidente della Giunta regionale e al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione; hanno efficacia dal giorno della pubblicazione, salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
Art. 3. Commissione consultiva provinciale prezzi.
1. Il Comitato provinciale prezzi si avvale della Commissione consultiva provinciale prezzi, istituita presso la camera di commercio di ogni provincia, composta da:
a) il presidente della camera di commercio o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante dell'Anci Veneto scelto tra i sindaci di uno dei comuni della provincia;
c) un funzionario dell'intendenza di finanza;
d) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
f) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
g) un funzionario del dipartimento per il commercio e i mercati della Regione;
h) un funzionario dell'Amministrazione provinciale;
i) un rappresentante del Cispel-Veneto;
l) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle categorie degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione;
m) un rappresentante dei consumatori;
n) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
o) un rappresentante dell'ufficio provinciale del genio civile.
2. La Commissione esprime pareri obbligatori su tutti i provvedimenti ed iniziative in materia di controllo dei prezzi in ambito provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; inoltre svolge, su richiesta del Comitato, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni del Comitato stesso.
Art. 4. Procedure di funzionamento.
1. Il Comitato e la Commissione, nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni.
2. Le riunioni della Commissione e del Comitato in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione e del Comitato almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.
4. La decadenza da componente della Commissione e del Comitato viene dichiarata con provvedimento della Giunta provinciale nelle seguenti ipotesi:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) in caso di revoca da parte degli organismi o enti che hanno preceduto alla designazione;
c) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
5. Ogni componente che faccia parte rispettivamente della Commissione e del Comitato in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito con delega da un membro dello stesso ufficio o ente.
6. Per ogni componente del Comitato e della Commissione diverso da quelli di cui al comma 5 è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
7. Le funzioni di segretario del Comitato e della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
8. Ai componenti della Commissione e del Comitato spetta un gettone di presenza determinato ai sensi delle leggi regionali 6 agosto 1987, n. 38 e 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 5. Competenze regionali.
1. La Giunta regionale:
a) esercita ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e vigilanza in ordine alle funzioni subdelegate alle Province;
b) emana direttive per la puntuale applicazione degli accordi stipulati a livello regionale con le associazioni di categoria interessate, delle determinazioni e delle direttive impartite dal Consiglio del Ministri, dal Cipe e dal Cip;
c) verifica che venga predisposta la relazione annuale di cui al comma 4 dell'art. 2;'
d) propone al Cipe l'eventuale controllo dei prezzi su alcuni beni o servizi.
2. In caso di accertato inadempimento, o inosservanza delle direttive statali e regionali da parte dell'Amministrazione provinciale, il presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali, adotta in via sostitutiva i singoli atti.
3. Nelle ipotesi di grave inadempimento, o di persistente inerzia o inosservanza di direttive statali o regionali da parte delle amministrazioni provinciali, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, la revoca della subdelega.
Art. 6. Abrogazione.
1. E' abrogata la
Art. 7. Disposizioni transitorie.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti delle province devono procedere alla nomina del Comitato e della Commissione di cui agli artt. 2 e 3.
2. I Comitati provinciali prezzi e le Commissioni consultive provinciali prezzi attualmente in carica, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi organi di cui agli artt. 2 e 3.
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.
Capo II
Modifica della
«Interventi in materia di tutela dei consumatori»
Art. 9. Modifica dell'art. 5 della
1. L'art. 5 della
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 1 della