§ 3.4.16 - L.R. 20 gennaio 2000, n. 2.
Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:20/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Registro dei falconieri.
Art. 3.  Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.
Art. 4.  Vigilanza e applicazione delle sanzioni.
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.4.16 - L.R. 20 gennaio 2000, n. 2. [1]

Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.

(B.U. n. 8 del 25 gennaio 2000).

 

Art. 1. Finalità.

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

 

     Art. 2. Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei falconieri, suddiviso in sezioni, in cui sono iscritti i falconieri residenti nella Regione.

 

     Art. 3. Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l’abbattimento, nelle zone di cui all’articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo [2].

3 bis. La Regione autorizza l’istituzione di apposite zone con periodi per l’addestramento e l’allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

3 ter. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell’articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:

a) di controllo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento;

b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

 

     Art. 4. Vigilanza e applicazione delle sanzioni.

1. L’attività di controllo e di vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

 

     Art. 5. Sanzioni.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 312,00:

a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 2;

b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 e 3 bis del medesimo articolo.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 28 giugno 2019, n. 24.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di cattura in luogo del divieto di predazione di fauna selvatica.