Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 19/11/2010 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” |
Art. 2. Modifica dell’articolo 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” |
Art. 3. Esenzione dal contributo di bonifica per l’anno 2010 a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010 |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza |
§ 3.3.36 - L.R. 19 novembre 2010, n. 25.
Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
(B.U. 23 novembre 2010, n. 86)
Art. 1. Modifica dell’articolo 41 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 41 della
“6 bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 fino al 31 dicembre 2010.
6 ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all’articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell’articolo 35.
6 quater. Decorso il termine di cui al comma 6 ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni.”
Art. 2. Modifica dell’articolo 36 della
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della
Art. 3. Esenzione dal contributo di bonifica per l’anno 2010 a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010
1. Gli immobili, come individuati al comma 6 bis dell’articolo 41 della
2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati dagli eventi alluvionali provvedono ad individuare la perimetrazione delle aree dei rispettivi territori interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010 ed a comunicare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le relative risultanze alla Giunta regionale.
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.