Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 22/05/1997 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Requisiti. |
Art. 3. Presentazione delle domande. |
Art. 4. Autorizzazione. |
Art. 5. Inanellamento. |
Art. 6. Cessioni |
Art. 7. Manifestazioni fieristiche. |
Art. 8. Vigilanza e applicazione delle sanzioni. |
Art. 9. Sanzioni. |
Art. 10. Norma transitoria. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.3.19 - Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 15.
Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico [1].
(B.U. n. 43 del 27 maggio 1997).
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della
1 bis. Agli ibridi e ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. [3]
1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione [4].
Art. 2. Requisiti.
1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2 bis. Qualora la normativa presente negli stati esteri non preveda il rilascio di certificazione da parte dell’allevatore circa la provenienza dell’avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’acquirente prevista dal comma 2; gli esemplari devono essere muniti di anello chiuso inamovibile, rilasciato da una delle federazioni appartenenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM), riportante i dati dell’allevatore [5].
Art. 3. Presentazione delle domande.
1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 4. Autorizzazione.
1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda [6].
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM) oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell’allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall’amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI) o da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.
1. [Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale] [9].
2. [Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni] [10].
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente [11].
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.
Art. 7. Manifestazioni fieristiche.
1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.
Art. 8. Vigilanza e applicazione delle sanzioni. [12]
1. L’attività di controllo e di vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della
Art. 9. Sanzioni.
1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla
Art. 10. Norma transitoria.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.
Art. 11. Norma finanziaria. [13]
1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della
Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 62 della
[2] Comma già modificato dall'art. 62 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 62 della
[5] Comma inserito dall'art. 63 della
[6] Comma così modificato dall'art. 4 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 98 della
[8] Rubrica così sostituita dall'art. 65 della
[9] Comma abrogato dall'art. 65 della
[10] Comma abrogato dall'art. 65 della
[11] Comma così modificato dall'art. 4 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della