§ 3.1.73 - L.R. 2 maggio 2003, n. 14.
Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:02/05/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi ammessi a contributo.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Ammontare del contributo e regime di aiuto.
Art. 5.  Divieto di cumulo.
Art. 6.  Disposizioni attuative.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.1.73 - L.R. 2 maggio 2003, n. 14. [1]

Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse.

(B.U. 6 maggio 2003, n. 45).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, promuove e sostiene l'incremento delle superfici arborate, mediante la conversione dei terreni agricoli alla produzione di materiale legnoso.

     2. La presente legge nel promuovere la filiera agricoltura-legno-energia, intende sviluppare:

     a) delle opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose;

     b) l’approvvigionamento di materiale legnoso;

     c) l’assorbimento di anidride carbonica CO2 da parte di nuove formazioni arboree;

     d) l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica;

     e) la presenza dell’uomo contro l’abbandono ed il degrado del territorio.

     3. Gli impianti con specie arboree per la produzione di biomassa oggetto dalla presente legge sono da considerarsi colture legnose finalizzate alla produzione di legname e di biomassa e come tali rientranti nella definizione di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, e, in quanto reversibili al termine del ciclo colturale, non soggetti ai vincoli derivanti dalla legislazione forestale vigente.

 

     Art. 2. Interventi ammessi a contributo.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Regione del Veneto concede contributi per l'impianto di colture legnose finalizzato alla produzione di biomassa per usi energetici, per fibra oppure per assortimenti da lavoro; sono ammessi a contributo gli impianti specializzati eseguiti con specie per la produzione di biomassa.

     2. Possono rientrare tra gli interventi ammessi le operazioni colturali straordinarie a favore di boschi abbandonati e degradati.

     3. La superficie minima d'intervento è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di 40 mila metri quadrati per soggetto beneficiario e per una sola azienda.

     4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, un contratto di cessione della biomassa producibile dalle colture legnose, che ne confermi la destinazione ad un impianto per la trasformazione in energia, oppure all'industria per assortimenti da lavoro o fibra; in alternativa deve essere data dimostrazione dell'utilizzo aziendale a fini energetici del quantitativo di biomassa producibile.

 

     Art. 3. Beneficiari.

     1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i soggetti che hanno titolo a coltivare un terreno agrario ubicato nel territorio della Regione del Veneto.

     2. I terreni adibiti a prato e pascolo di montagna e che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dai contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4. Ammontare del contributo e regime di aiuto.

     1. L'importo del contributo da erogare è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 e non può eccedere il massimale di 2.500,00 euro per ettaro comprensivo delle spese per lavori, anche eseguiti mediante contributi in natura, spese tecniche e oneri connessi.

     2. La durata minima dell’impegno colturale è di quattro anni.

     3. Il contributo previsto dalla presente legge è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.

 

     Art. 5. Divieto di cumulo.

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.

     2. La mancata realizzazione degli impianti ammessi a contributo ed il mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comporta l’avvio delle procedure di revoca e la restituzione del contributo percepito.

     3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale dispone ispezioni da parte dei propri uffici.

 

     Art. 6. Disposizioni attuative.

     1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 2.315.276,00, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse previste per gli interventi del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, che sono allocate all’u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, del bilancio di previsione 2003.


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 30 giugno 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e con la precisazione ivi indicata.