§ 3.1.31 - Legge Regionale 5 marzo 1987, n. 14.
Provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:05/03/1987
Numero:14

§ 3.1.31 - Legge Regionale 5 marzo 1987, n. 14.

Provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura.

(B.U. n. 14 del 6-3-1987).

 

(Abrogata dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 1997, n. 10).