Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 15/07/1986 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizione di attività agrituristiche. |
Art. 3. Immobili destinati all'agriturismo. |
Art. 4. Norme igienico-sanitarie. |
Art. 5. Deleghe alle Province. |
Art. 6. Elenco degli operatori agrituristici. |
Art. 7. Commissione per l'agriturismo. |
Art. 8. Procedure. |
Art. 9. Obblighi degli operatori agrituristici. |
Art. 10. Classificazione. |
Art. 11. Verifiche, sospensioni e revoca dell'autorizzazione. |
Art. 12. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. |
Art. 13. Provvidenze. |
Art. 14. Programmi di sviluppo. |
Art. 15. Piani agrituristici. |
Art. 16. Vincolo di destinazione. |
Art. 17. Disposizioni attuative. |
Art. 18. Norme transitorie e finali. |
Art. 19. Norma finanziaria e variazione di bilancio. |
§ 3.1.30 - Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 31.
Norme per l'esercizio dell'attività agrituristica [*]. (B.U. n. 35 del 18-7-1986).
Art. 1. Finalità.
La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e del Piano agricolo nazionale e in armonia con le disposizioni della
- assicurare la permanenza dei produttori agricoli, singoli e associati, nelle zone rurali;
- salvaguardare e tutelare l'ambiente e il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
- valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
- sviluppare il turismo sociale e giovanile.
L'attività di cui al primo comma è considerata, a tutti gli effetti, integratrice del reddito aziendale e può essere svolta dai soggetti di cui al successivo articolo 6.
Art. 2. Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui agli articoli 2135 e 230-bis del codice civile.
In particolare è consentito:
1) dare alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti, fino a un massimo di 6 stanze;
2) dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori, con un massimo di tre tende e caravans e per non più di 12 persone, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della
3) somministrare pasti e bevande, prevalentemente ricavati da prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, compresi gli alcoolici e superalcoolici comunque tipici dell'ambito regionale;
4) organizzare attività ricreative e culturali, tipiche dell'azienda e dell'ambiente rurale;
5) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne, agli ospiti che usufruiscono dell'attività agrituristica.
Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle normali attività di conduzione del fondo.
Art. 3. Immobili destinati all'agriturismo.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della
Possono, altresì, essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della
Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della
Art. 4. Norme igienico-sanitarie.
I requisiti sanitari degli edifici e degli spazi aperti destinati all'uso agrituristico vengono stabiliti dai regolamenti comunali secondo la normativa vigente.
In particolare le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di:
- acqua corrente in tutte le stanze da letto;
- almeno un locale da bagno comune completo, per ogni 6 posti letto;
- sistemazione delle camere con arredamento decoroso.
La dotazione di acqua corrente in tutte le stanze da letto deve essere assicurata entro i termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla
Art. 5. Deleghe alle Province.
Alle Province sono delegate, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 11 e 13, le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, la Commissione provinciale per l'agriturismo e gli interventi finanziari a favore di detti operatori.
Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Organi della Provincia osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
In caso di accertato inadempimento, previa normale diffida del Presidente della Regione, la Giunta regionale propone al Consiglio il provvedimento di revoca della delega attribuita alle singole Province.
Art. 6. Elenco degli operatori agrituristici.
Ai sensi degli articoli 2 e 6 della
Art. 7. Commissione per l'agriturismo.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e della tenuta dell'elenco di cui all'articolo 6, presso ogni Provincia, è istituita la Commissione per l'agriturismo.
La Commissione per l'agriturismo è nominata con provvedimento del Presidente della Provincia ed è composta da:
a) il Presidente della Provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati d'intesa dalle Aziende di promozione turistica della Provincia;
f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dall'ANCI;
g) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della Provincia, limitatamente alle Province montane o parzialmente montane.
Funge da segretario della Commissione per l'agriturismo un dipendente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Le designazioni di cui al secondo comma devono pervenire al Presidente della Provincia entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorché incompleta, può essere validamente costituita e insediata, purché siano pervenute almeno il 50 per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
La Commissione per l'agriturismo dura in carica cinque anni.
Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del quarto comma è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del secondo comma, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla normativa vigente per i componenti delle Commissioni regionali.
Art. 8. Procedure.
Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7) e 8) della
L'istanza per l'iscrizione nell'elenco va presentata al Presidente della competente Commissione per l'agriturismo che accerta, ai fini dell'iscrizione, la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 2 della
L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni previste dal successivo articolo 11 per la revoca.
Art. 9. Obblighi degli operatori agrituristici.
Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) comunicare al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare;
d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
e) rispettare la tariffa massima comunicata al Comune;
f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la dicitura «Azienda agrituristica»;
g) comunicare al Sindaco, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.
Art. 10. Classificazione.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, la classificazione degli alloggi agrituristici è stabilita con deliberazione della Giunta regionale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 11. Verifiche, sospensioni e revoca dell'autorizzazione.
La Commissione provinciale per l'agriturismo effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
La perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale.
La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione di eventuali contributi concessi ai sensi del successivo articolo 13, sempreché sia disposta entro 5 anni dall'erogazione del contributo. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione al Sindaco del Comune, ove ha sede l'azienda, il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione è sospesa con provvedimento motivato dal Sindaco e per un termine massimo di trenta giorni, per violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 9. Qualora nel termine predetto l'interessato non adempia a quanto previsto nel provvedimento del Sindaco, questi dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 12. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della
a) concessione di contributi per il restauro dei fabbricati, il miglioramento dell'arredamento e delle strutture e l'allestimento di agricampeggi, secondo le modalità previste dal successivo articolo 13;
b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14;
c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dal successivo articolo 15;
d) finanziamento di piani integrati di interventi straordinari redatti da Comunità montane o da Comuni, singoli o associati, di prevalente interesse agrituristico per il potenziamento dell'attività agrituristica;
e) progetti finalizzati per lo sviluppo agrituristico da attuare da parte dell'E.S.A.V.
Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 13. Provvidenze.
Agli iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 6 possono essere erogati contributi con le modalità indicate al successivo comma per:
1) il restauro e l'adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 3 della presente legge, per ricavarne locali da destinare:
a) alla conservazione e alla vendita diretta al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda;
b) alla ricettività, fino a un massimo di otto posti letto per azienda;
c) alla realizzazione di alloggi;
2) l'arredamento dei locali di cui al punto 1);
3) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici e telefonici nei locali di cui al punto 1);
4) l'allestimento di «agricampeggi» in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravans.
I contributi in conto capitale sono determinati come segue:
- per gli scopi previsti al punto 1) - lettera a): lire 2.000.000 per ogni locale;
- per gli scopi previsti al punto 1) - lettera b): lire 1.000.000 per ogni posto letto;
- per gli scopi previsti al punto 1) - lettera c): lire 15.000.000 per ogni alloggio completo;
- per gli scopi previsti al punto 2): L. 500.000 per ogni posto letto e L. 2.500.000 per ogni punto vendita aziendale;
- per gli scopi previsti al punto 3): L. 2.500.000;
- per gli scopi previsti al punto 4): L. 5.000.000.
Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di L. 20.000.000 in favore dei singoli e di L. 50.000.000 in favore di Cooperative agrituristiche.
Per le opere realizzate in zone montane e collinari, l'importo suindicato è maggiorato del 20 per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
I piani di miglioramento di cui all'articolo 2 del
In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 60.000.000 per i singoli e di lire 100.000.000 per le Cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre leggi regionali o statali.
I mutui contratti ai sensi della
Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono delegate alle Comunità montane per le aree di competenza e alle Province per le restanti aree, che concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 12.
Art. 14. Programmi di sviluppo.
La Giunta regionale può concedere contributi fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a un massimo di L. 50.000.000, sulla base di specifici programmi, in favore di associazioni e organizzazioni allo scopo costituite per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo, nonché per iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
Inoltre la Regione può finanziare appositi corsi di formazione per operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla
Art. 15. Piani agrituristici.
Possono essere concessi contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità:
1) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
2) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'articolo 4 della
3) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
4) le attività di promozione pubblicitaria delle iniziative agrituristiche.
I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.
Art. 16. Vincolo di destinazione.
I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 13 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per 10 anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.
Art. 17. Disposizioni attuative.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto regionale, stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione della presente legge, anche con riferimento all'articolo 7, commi primo e secondo, della
Art. 18. Norme transitorie e finali.
E' abrogato il titolo IV della
Sono, altresì, abrogati, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, gli articoli 47 e 48 della
Fino all'attivazione dell'elenco di cui al precedente articolo 6, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge coloro che dimostrino di possedere i requisiti per l'iscrizione nell'elenco stesso, purché risiedano da almeno 5 anni nel Comune ove è localizzato l'intervento.
Per quanto non espressamente contemplato dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla
Art. 19. Norma finanziaria e variazione di bilancio.
(omissis).
[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 20 della