§ 3.1.9 - Legge Regionale 8 settembre 1976, n. 37.
Rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, per la realizzazione di fabbricati rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/09/1976
Numero:37


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa del ricavato di un mutuo della durata massima di 20 anni e di rata annua complessiva di L. 435 milioni da contrarsi, secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli, [...]
Art. 2.      Le domande per l'esecuzione di opere ubicate in zone riconosciute montane sono accolte fino ad una spesa pari al 25 per cento del ricavato del mutuo
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il vincolo di destinazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, è stabilito per le opere finanziarie con le disponibilità di cui alla presente legge, [...]
Art. 5.      La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo alle migliori condizioni di tasso e con periodo di ammortamento massimo pari a 40 semestralità costanti posticipate


§ 3.1.9 - Legge Regionale 8 settembre 1976, n. 37. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, per la realizzazione di fabbricati rurali.

(B.U. n. 42 del 13-9-1976).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa del ricavato di un mutuo della durata massima di 20 anni e di rata annua complessiva di L. 435 milioni da contrarsi, secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli, con idoneo istituto di credito per la concessione dei contributi regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12.

 

     Art. 2.

     Le domande per l'esecuzione di opere ubicate in zone riconosciute montane sono accolte fino ad una spesa pari al 25 per cento del ricavato del mutuo.

     La Giunta regionale ripartirà a livello di comunità montana la quota riservata al comma precedente e a livello provinciale la quota restante in base ai seguenti elementi:

     - numero delle aziende diretto-coltivatrici;

     - numero delle domande giacenti.

 

     Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (omissis)

 

     Art. 4.

     Il vincolo di destinazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, è stabilito per le opere finanziarie con le disponibilità di cui alla presente legge, in 10 anni.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo alle migliori condizioni di tasso e con periodo di ammortamento massimo pari a 40 semestralità costanti posticipate.

     Al pagamento delle rate del mutuo suddetto, comprensive delle quote capitale e interessi e previste di importo pari a lire 435 milioni all'anno, si provvede, per il 1976, mediante riduzione di lire 200 milioni dal capitolo 6250 e di lire 235 milioni dal capitolo 6085 del bilancio di previsione della spesa della Regione.

     Per gli anni successivi, fino al 1995, saranno istituiti appositi capitoli con stanziamento pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun esercizio finanziario.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.