Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 07/04/1998 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente. |
Art. 2. Introduzione dell’articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 . |
Art. 3. Norma transitoria. |
§ 2.4.31 - Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 9.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20"Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".
(B.U. n. 32 del 10 aprile 1998).
Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della
1. All’articolo 10, comma 1, lettera f) aggiungere:
“ e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto”.
Art. 2. Introduzione dell’articolo 12 bis nella
1. Dopo l’articolo 12 della
“Articolo 12 bis - Contributi.
1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l’unità d’azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l’informazione, i servizi e la formazione.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente con legge di bilancio.”.
Art. 3. Norma transitoria. [2]
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza di cui all'articolo 1 comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della