Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 06/08/1987 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dalla data della entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al [...] |
Art. 2. 1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto |
§ 2.4.11 - Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38. [1]
Disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni provinciali in materia di funzioni regionali delegate.
(B.U. n. 45 del 7-8-1987).
1. Dalla data della entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
2. La liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese di viaggio sono disposti direttamente dalle Amministrazioni provinciali, secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dei fondi stanziati per il finanziamento delle singole deleghe, in conformità a quanto stabilito per la materia dal terzo comma dell'articolo 1 della
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della