Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 12/12/2003 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Centro di produzione Veneto. |
Art. 3. Studio di fattibilità. |
Art. 4. Promozione e partecipazione della Regione al “Centro di produzione Veneto”. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
§ 2.2.50 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 39. [1]
Centro di produzione Veneto.
(B.U. 16 dicembre 2003, n. 117).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari, favorisce lo sviluppo e la qualificazione delle professioni del mondo dello spettacolo, promuove e sostiene la valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo delle attività cinematografiche, televisive, musicali e discografiche incentivando l’interazione fra i soggetti pubblici e privati attivi nel settore, favorendo l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione, specie in settori tecnologicamente avanzati, attraverso la realizzazione di un centro di produzione internazionale denominato Centro di produzione Veneto.
Art. 2. Centro di produzione Veneto.
1. Il Centro di produzione Veneto costituisce lo strumento per favorire ed incentivare nella regione del Veneto la realizzazione di prodotti e servizi legati, al cinema, alla televisione e alla musica.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro di produzione Veneto è funzionale a:
a) favorire la realizzazione di spazi attrezzati per produzioni televisive, cinematografiche e musicali;
b) incentivare l’attivazione di servizi tecnologici e accessori per la post-produzione;
c) attrarre nel territorio regionale soggetti con rilevanti interessi imprenditoriali, tecnologici e produttivi di beni e servizi di cui al comma 1;
d) promuovere lo sviluppo, l’interazione e il coordinamento nel territorio regionale della rete delle attività produttive ed imprenditoriali di cui al comma 1, già esistenti, anche attraverso forme di convenzione;
e) promuovere la realizzazione di iniziative culturali e formative in ambito artistico-artigianale, tecnologico e della post produzione.
Art. 3. Studio di fattibilità.
1. Per la realizzazione del Centro di produzione Veneto la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire uno studio di fattibilità mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
2. Lo studio di cui al comma 1, dovrà in particolare:
a) individuare le ubicazioni ritenute più idonee, privilegiando le aree industriali dismesse anche in rapporto ai collegamenti alla rete viaria;
b) rilevare il potenziale produttivo esistente, le sue esigenze e le sue prospettive;
c) prevedere un progetto preliminare indicante le caratteristiche logistiche e dimensionali delle strutture funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
d) individuare le modalità gestionali più idonee a garantire la partecipazione degli operatori del settore attivi nella regione, dei rappresentanti delle associazioni dei comuni, degli ambiti universitari e dell’istruzione/formazione interessati;
e) individuare le risorse finanziarie pubbliche e private per la realizzazione e gestione del centro di produzione di cui alla presente legge.
3. Lo studio di fattibilità di cui ai commi 1 e 2 viene sottoposto all’esame della competente commissione consiliare, che esprime parere, sentiti gli operatori attivi nel settore, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali, i settori universitari e dell’istruzione/formazione interessati.
Art. 4. Promozione e partecipazione della Regione al “Centro di produzione Veneto”.
1. La Giunta regionale sulla base dello studio di cui all’articolo 3 e previo parere della competente Commissione consiliare, promuove per il tramite della società Veneto Sviluppo S.p.A. la costituzione di una società fra soggetti privati e pubblici da realizzarsi mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica per la progettazione, realizzazione e gestione del centro di produzione di cui all'articolo 1.
2. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 deve comunque avere carattere minoritario.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificabili in complessivi euro 1.450.000,00, così ripartiti:
a) euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, relativi agli oneri di gestione della società di cui all'articolo 4;
b) euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, relativi alla realizzazione dello studio di fattibilità di cui all'articolo 3;
c) euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 ed euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2005, relativi alla partecipazione societaria di cui all'articolo 4.
2. Alle spese di natura corrente di cui al comma 1, lettera a) si fa fronte mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 15 di euro 125.000,00 per sola competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005 e contestuale aumento di pari importo dell'u.p.b. U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio pluriennale 2003-2005.
3. Alle spese d'investimento di cui al comma 1, lettere b) e c) si fa fronte mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d'investimento”, partita n. 17 di euro 100.000,00 per competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2003, di euro 600.000,00 per sola competenza per l'esercizio finanziario 2004 e di euro 500.000,00 per sola competenza per l'esercizio finanziario 2005, e contestuale aumento di pari importo dell'u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.
[1] Abrogata dall'art. 40 della