§ 2.2.40 – L.R. 16 dicembre 1999, n. 53.
Funzioni amministrative concernenti l'Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:16/12/1999
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Ente Fiera di Verona.
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.40 – L.R. 16 dicembre 1999, n. 53.

Funzioni amministrative concernenti l'Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. [1]

(B.U. n. 110 del 21 dicembre 1999).

 

Art. 1. Ente Fiera di Verona.

     1. In attuazione dell'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le funzioni amministrative relative all'Ente Fiera di Verona, già riconosciuto con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge.

     2. Il Commissario straordinario dell'Ente Fiera di Verona nominato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, d'intesa con il Comune di Verona e acquisiti i pareri dei soci fondatori e benemeriti, ad adeguare lo statuto dell'Ente.

     3. Lo statuto dell'Ente Fiera di Verona, adeguato ai sensi del comma 2, determina la durata degli organi dell'Ente medesimo.

     4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera di Verona è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

     5. La Giunta regionale, con le modalità definite dallo statuto, designa il Presidente e i membri ordinari e supplenti dei revisori dei conti.

     6. Il Presidente della Giunta regionale, acquisite le designazioni, nomina con decreto il Collegio dei revisori dei conti.

     7. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Sindaco del Comune di Verona.

     8. L'attività di vigilanza sull'Ente Fiera di Verona è esercitata dalla Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Verona.

     9. Agli organi dell'Ente Fiera di Verona non si applica l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11 con decorrenza dalla data indicata all’art. 12 della stessa L.R. 11/2002.