§ 2.1.14 - Legge Regionale 7 novembre 1995, n. 43.
Modifiche agli articoli 95, 119 e 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: "Organizzazione amministrativa e ordinamento del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/11/1995
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
Art. 2.  Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
Art. 3.  Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".
Art. 4.  Integrazione dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".


§ 2.1.14 - Legge Regionale 7 novembre 1995, n. 43.

Modifiche agli articoli 95, 119 e 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994 n. 3"Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".

(B.U. n. 101 del 10 novembre 1995).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione". [1]

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

     1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

     Art. 3. Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".

     1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3.

 

     Art. 4. Integrazione dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione". [1]

 

 


[1] Modificano gli artt. 95, comma 1, lett. c), e 187, comma 1, della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[1] Modificano gli artt. 95, comma 1, lett. c), e 187, comma 1, della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.