Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 26/07/1991 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni dell'organico regionale. |
Art. 2. Personale con mansioni di terminalista. |
Art. 3. Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo. |
Art. 4. Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario. |
Art. 5. Adempimenti attuativi. |
Art. 6. Dotazioni organiche. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.1.3 - Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16.
Assestamento dell'organico del personale in servizio presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale e completamento del nuovo assetto organizzativo.
(B.U. n. 66 del 30-7-1991).
Art. 1. Variazioni dell'organico regionale.
1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui all'art. 35 della
2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 20 unità.
3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore direttivo è diminuita di n. 79 unità.
4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di n. 51 unità.
5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 50 unità.
6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore è diminuita di n. 33 unità.
7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di ausiliario è diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unità.
Art. 2. Personale con mansioni di terminalista.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di collaboratore professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla tabella A della
Art. 3. Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo.
1. In relazione al completamento del nuovo assetto organizzativo, il personale in possesso del diploma di laurea attualmente inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, con anzianità di 3 anni nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà accedere alla qualifica funzionale di funzionario previo superamento di concorso interno riservato.
Art. 4. Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario.
1. A modifica di quanto disposto dall'art. 57, terzo comma della
2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo originario di ispettori di cui al citato art. 57 della
3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.
Art. 5. Adempimenti attuativi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio provvedimento le modalità di applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei limiti della dotazione organica tabellare in vigore.
Art. 6. Dotazioni organiche.
1. Le dotazioni organiche del personale del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla
__________________________________________________________________ |
Consiglio Giunta Totale |
------------------------------------------------------------------ |
- Dirigente regionale generale 8 87 95 |
- Dirigente regionale 20 250 270 |
- Funzionario 19 591 610 |
- Istruttore direttivo 11 385 396 |
- Istruttore 25 923 948 |
- Collaboratore professionale 28 292 320 |
- Esecutore 28 679 707 |
- Operatore 18 124 142 |
- Ausiliario 10 94 104 |
- Addetto alle pulizie 1 1 2 |
------------------------------------------------------------------ |
Totale 168 3.426 3.594 |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.